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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20791/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito per contributi previdenziali a percentuale dovuti alla gestione artigiani per l’anno 2013. L’istituto previdenziale, soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione dell’iscritto. La Corte d’appello aveva ritenuto che la notificazione di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, relativo a un maggior reddito accertato per il 2013 e notificato il 24 aprile 2018, non avesse efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo, sicché l’avviso di addebito notificato il 28 novembre 2019 sarebbe stato tardivo. Nel ricorso l’istituto ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, dell’art. 1 d.lgs. n. 462/1997 e dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’accertamento fiscale interrompe la prescrizione anche del credito contributivo previdenziale quando il maggior reddito previdenziale sia accertato prima dello spirare del termine. In via preliminare sono state esaminate e respinte eccezioni di inammissibilità per tardività del ricorso e di difetto di ius postulandi del difensore dell’istituto, nonché un’eccezione relativa al fascicolo ex art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’istituto previdenziale, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna e ha rinviato la causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame dell’impugnazione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso l’efficacia interruttiva dell’avviso di accertamento tributario, riaffermando l’orientamento secondo cui, in tema di crediti previdenziali collegati al reddito, la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, se intervenuta prima della prescrizione, interrompe anche la prescrizione del credito contributivo in favore dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in relazione alla prescrizione dei contributi previdenziali

  • art. 1 d.lgs. n. 462/1997

    richiamato come base del procedimento di controllo e riscossione dei crediti collegati alle dichiarazioni fiscali

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sul controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, da cui discende l’attività dell’Agenzia delle Entrate rilevante anche ai fini contributivi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato in relazione all’eccezione sulla trasmissione del fascicolo e alla improcedibilità solo nei casi in cui l’esame del fascicolo di merito sia indispensabile

  • art. 32-bis d.l. n. 185/2008

    menzionato come disposizione abrogata, rilevante solo per il diverso profilo della riscossione/iscrizione a ruolo e non per escludere l’efficacia interruttiva dell’accertamento

  • art. 7 d.l. n. 70/2011

    richiamato dalla sentenza impugnata come norma sul diverso profilo della riscossione/iscrizione a ruolo, ritenuto irrilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione

  • art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001

    indicato come fonte del potere dei dirigenti generali di promuovere e resistere alle liti e di rilasciare procura speciale

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

    richiamato per affermare che la nomina del dirigente pubblico è fatto soggetto a pubblicità legale

  • art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

    richiamato per indicare tra i dati pubblicati l’atto di nomina del dirigente e la durata dell’incarico

Massime di principio

  • In tema di crediti previdenziali collegati al reddito, la notificazione dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, se interviene prima del decorso della prescrizione, produce effetto interruttivo anche sul rapporto contributivo nei confronti dell’ente previdenziale, perché l’accertamento del maggior reddito incide sia sul rapporto tributario sia su quello previdenziale.
  • Ai fini dell’idoneità della notificazione della sentenza a far decorrere il termine breve di impugnazione, la notifica deve essere univocamente rivolta al procuratore della parte o eseguita presso il procuratore; la sola notifica alla parte, senza espressa indicazione del difensore quale destinatario, non è sufficiente.
  • La contestazione del potere rappresentativo del soggetto che rilascia la procura alla lite deve essere specifica e tempestiva; in mancanza, l’indicazione della funzione e del potere del sottoscrittore è sufficiente a fondare la rappresentanza processuale dell’ente.
  • Le norme sulla riscossione e sull’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi non esauriscono il tema dell’interruzione della prescrizione: la funzione interruttiva può derivare anche dall’atto di accertamento tributario presupposto, quando la pretesa contributiva sia collegata al maggior reddito accertato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civileTributi
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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