Sentenza n. 13051/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento A) della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, portante “D.M. 6 Luglio 2022 Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Adempimenti attuativi”, unitamente all’allegato A ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell’ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila n. 1493 del 22 agosto 2019, portante “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017 e 2018” e n. 2110 del 14 novembre 2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (ii) le deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell’ASL 2 Lanciano Vasto Chieti n. 373 del 13 agosto 2019, portante “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” e n. 1601 del 14 novembre 2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (iii) le deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell’ASL 3 Pescara n. 1043 del 22 agosto 2019, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9” e n. 1708 del 14 novembre 2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (iv) le deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell’ASL 4 Teramo n. 1513 del 22 agosto 2019, portante “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” e n. 1994 del 14 novembre 2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; (v) la relazione non cognita rimessa con nota - parimenti non cognita - prot. n. RA/0525691/22 del 12 dicembre 2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce «BA0210 – Dispositivi medici» del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”; B) del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; C) del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; D) se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l’accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; E) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e agli adempimenti conseguenti di payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, la determinazione della Regione Abruzzo relativa alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e gli atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, gli atti di ricognizione delle ASL e la disciplina primaria del payback. Sono stati dedotti dieci motivi, concernenti sia vizi propri degli atti impugnati sia l'illegittimità della normativa primaria disciplinante il sistema di ripiano per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, pagando il 25% degli importi originariamente addebitati e dichiarando il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i dieci motivi di ricorso. Ha ritenuto che il pagamento integrale della quota ridotta prevista dal meccanismo di definizione legislativa estingua l'obbligazione dell'impresa per le annualità 2015-2018 e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi. Non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, poiché mancava il deposito da parte dell'amministrazione regionale della documentazione richiesta dalla norma. La situazione determinatasi comportava comunque il venir meno dell'interesse alla pronuncia, anche perché il beneficio conseguito — estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto — era diverso dal bene della vita originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; in assenza della documentazione amministrativa prevista dalla norma, il giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione è richiamata quale fonte degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione è richiamata in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi in materia di payback dei dispositivi medici.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
La disposizione è inclusa tra le fonti degli obblighi a carico delle aziende fornitrici cui si applica il meccanismo di definizione previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua integralmente tale pagamento, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione originariamente diretta all'annullamento degli atti impositivi.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale richiede il compimento e la documentazione degli specifici adempimenti amministrativi prescritti dalla legge; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il bene della vita controverso non è più conseguibile mediante la pronuncia richiesta.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il ricorrente abbia conseguito un risultato diverso da quello originariamente perseguito, se tale risultato — nel caso concreto, l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto — rende non più utile una decisione sull'illegittimità degli atti impugnati.
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