Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2509/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provvisorie e aggiornate di una selezione pubblica per soli titoli per operatori socio-sanitari, nonché gli atti di valutazione dei titoli e i verbali di riesame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la mancata inclusione tra i candidati utilmente collocati nella graduatoria per incarichi e supplenze di operatore socio-sanitario. Ha sostenuto che la Commissione avesse valutato soltanto i titoli e i servizi inseriti nelle specifiche sezioni della piattaforma telematica, omettendo di considerare ulteriori titoli di studio, formativi, professionali e di servizio indicati nelle dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l. 241/1990, dei principi di soccorso istruttorio, trasparenza, buona amministrazione, affidamento, proporzionalità e legalità algoritmica, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza e illogicità. In via subordinata ha impugnato la disposizione del bando nella parte in cui imponeva, secondo la sua interpretazione, l’inserimento dei titoli esclusivamente nei campi della piattaforma. Ha inoltre lamentato la mancata pubblicazione della graduatoria completa, della propria posizione e del punteggio attribuito, deducendo una lesione del diritto di difesa. Con i motivi aggiunti ha impugnato i verbali della Commissione che avevano confermato il punteggio di 0,504 e le successive deliberazioni di aggiornamento della graduatoria, reiterando le medesime censure. L’Amministrazione ha sostenuto che il bando imponeva di indicare i titoli negli appositi campi della piattaforma e che la loro individuazione negli allegati avrebbe comportato un’integrazione sostanziale della domanda dopo la scadenza del termine.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la deliberazione n. 84 del 30 gennaio 2026 aveva approvato la graduatoria definitiva, sostituendo integralmente le precedenti graduatorie impugnate. Poiché la ricorrente non aveva impugnato tale atto conclusivo, un eventuale annullamento degli atti precedenti non avrebbe potuto produrre un’utilità concreta né incidere sull’attuale graduatoria definitiva. Il Collegio ha precisato che, nelle controversie riguardanti la rideterminazione del punteggio e la posizione in graduatoria, la lesione deve essere riferita alla graduatoria definitiva vigente, anche se la posizione individuale della ricorrente è rimasta invariata. Il TAR ha comunque esaminato i motivi nel merito, ritenendoli infondati. Il soccorso istruttorio non poteva essere utilizzato per supplire alla mancata compilazione delle sezioni della piattaforma espressamente destinate ai titoli, poiché ciò avrebbe richiesto alla Commissione di ricercare negli allegati i titoli valutabili, qualificarli secondo le categorie del bando e attribuire i punteggi, realizzando una sostanziale integrazione della domanda dopo la scadenza. In una procedura comparativa e di massa, il soccorso istruttorio recede rispetto ai principi di autoresponsabilità, par condicio, imparzialità e vincolatività della lex specialis. Sono state ritenute infondate anche le censure sulla trasparenza, poiché la ricorrente aveva potuto conoscere la propria posizione e il punteggio attraverso il riesame amministrativo e la documentazione prodotta in giudizio, esercitando pienamente il diritto di difesa. I verbali della Commissione sono stati ritenuti privi di autonomi vizi, mentre le successive deliberazioni erano esenti da illegittimità derivata, avendo recepito correttamente gli esiti della procedura. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio in favore dell’Azienda; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non opera come obbligo assoluto quando comporterebbe una sostanziale integrazione della domanda e confliggerebbe con i principi di autoresponsabilità, par condicio e imparzialità nelle procedure comparative.

  • artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di legalità, trasparenza e attività istruttoria; il giudice ha escluso la loro violazione.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013

    Richiamato dalla ricorrente in materia di pubblicità dei bandi e delle procedure selettive; il giudice ha escluso che le modalità di pubblicazione abbiano concretamente leso il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una graduatoria provvisoria o parziale viene sostituita da una nuova graduatoria definitiva avente autonoma efficacia lesiva, il ricorrente deve estendere l’impugnazione al nuovo atto; in mancanza, il ricorso contro gli atti precedenti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nelle controversie concernenti la rideterminazione del punteggio e la posizione in graduatoria, l’utilità della pronuncia deve essere valutata con riferimento alla graduatoria definitiva vigente, anche se la posizione del ricorrente è rimasta invariata rispetto agli atti precedenti.
  • Nelle procedure selettive disciplinate da una lex specialis che impone l’indicazione dei titoli in specifici campi della piattaforma telematica, l’omessa compilazione di tali campi non costituisce una mera irregolarità formale quando il riconoscimento dei titoli contenuti negli allegati richiederebbe alla Commissione un’attività di ricerca, qualificazione e attribuzione del punteggio.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare sostanzialmente una domanda di partecipazione dopo la scadenza del termine, poiché in tal caso prevalgono i principi di autoresponsabilità del candidato, par condicio, imparzialità e vincolatività della lex specialis.
  • La mancata pubblicazione della graduatoria completa non determina, di per sé, una lesione effettiva del diritto di difesa quando l’amministrazione renda successivamente disponibili gli atti e il candidato possa conoscere il punteggio, la posizione e le ragioni della valutazione, esercitando pienamente le proprie facoltà processuali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.