Ordinanza n. 2426/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 281 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare relativa ai provvedimenti amministrativi impugnati, incidenti sul progetto di impianto e sul preventivo di connessione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Toscana che aveva respinto la domanda di sospensione. Ha dedotto la sussistenza del periculum in mora, rappresentando la necessità di conservare l’efficacia del preventivo di connessione alla rete, in scadenza l’11 settembre 2026, e di mantenere integra la possibilità di realizzare il progetto qualora il ricorso di merito fosse accolto. La discussione del merito davanti al TAR era fissata per il 18 novembre 2026, quindi dopo la scadenza del preventivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. In considerazione della prossimità della scadenza del preventivo di connessione e della successiva fissazione dell’udienza di merito, ha ritenuto sussistente il periculum in mora nella misura necessaria a conservare la prenotazione della capacità di rete ed evitare la decadenza del preventivo. La sospensione è stata tuttavia limitata ai provvedimenti impugnati e alla finalità conservativa indicata: è stata mantenuta la res adhuc integra, con esclusione della possibilità di iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto prima della decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; l’appello è stato accolto con riforma dell’ordinanza di primo grado.
Massime di principio
- Quando la durata del giudizio di merito comporta il rischio concreto di perdita dell’efficacia di un preventivo di connessione alla rete prima della decisione, può essere concessa una tutela cautelare finalizzata a conservare la prenotazione della capacità di rete e a evitare la decadenza del preventivo.
- La tutela cautelare può essere accolta in modo strettamente conservativo: la sospensione degli atti può preservare la possibilità di realizzare il progetto in caso di esito favorevole del merito, senza autorizzare, nella fase cautelare, l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto.
- Nel bilanciamento cautelare, la conservazione dell’efficacia del preventivo di connessione non implica necessariamente la sospensione indiscriminata degli effetti degli atti impugnati, dovendo la misura essere delimitata alle esigenze urgenti e reversibili individuate dal giudice.
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