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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18734/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza di perquisizione domiciliare e sequestro probatorio disposte dal Tribunale distrettuale di Olomuc (Repubblica Ceca) ed eseguite a seguito di Ordine Europeo di Indagine. La difesa aveva sostenuto l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati indicati (art. 178 del D.Lgs. 42/2004 e art. 648 c.p.) e chiedeva il riesame della misura cautelare e del sequestro

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Dall'esame degli atti è risultato che l'ordinanza del Tribunale di Roma era depositata il 15.11.2022, la notifica/comunicazione al difensore era del 22/24.11.2022, mentre il ricorso era stato depositato il 30.11.2022 presso la cancelleria di un diverso Tribunale (Nocera Inferiore) e è pervenuto all'ufficio competente di Roma solo il 12.12.2022, oltre il termine previsto dall'art. 311 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la data rilevante per la tempestività è quella dell'arrivo al cancelleria competente e ha confermato l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 D.Lgs. 42/2004

    Norma richiamata come uno dei presunti reati contestati; dalla sentenza emerge che la difesa aveva eccepito l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di tale fattispecie, ma la decisione di cassazione non si è pronunciata sul merito per ragioni di inammissibilità procedurale

  • art. 648 c.p.

    Articolo del codice penale richiamato nella doglianza come titolo di reato (ricettazione); la Corte non ha esaminato la prova o le imputazioni sul merito essendosi limitata a dichiarare il ricorso tardivo

  • art. 311 c.p.p.

    Richiamato in relazione al termine e alla modalità di proposizione del ricorso per cassazione avverso le decisioni del tribunale del riesame: la presentazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza o del tribunale che ha emesso la decisione; la data rilevante ai fini di tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente

  • art. 582, comma 2 c.p.p.

    Richiamato nella motivazione per affermare che non incombe sulla cancelleria l'obbligo di trasmettere l'atto a uffici diversi, e quindi il rischio di tardività grava sul ricorrente che deposita in una cancelleria non competente

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma citata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; qui è menzionata per dire che la Procura Generale ha trasmesso la propria conclusione scritta sui limiti di ammissibilità del ricorso

  • Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)

    Giurisprudenza di riferimento che chiarisce che, in tema di impugnazioni cautelari, la data di presentazione rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente e che la presentazione presso uffici diversi comporta il rischio di inammissibilità per tardività

  • art. 616 c.p.p.

    Norma utilizzata per la condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato questa disposizione per irrogare la somma di euro 3.000 a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In impugnazioni cautelari (es. ricorso per cassazione avverso decisioni del tribunale del riesame) è essenziale presentare l'atto presso la cancelleria del giudice o del tribunale che ha emesso la decisione: la data rilevante è quella di arrivo all'ufficio competente, non quella del deposito presso un ufficio diverso
  • La mancata indicazione chiara della norma ritenuta violata e l'omessa individuazione dell'atto impugnabile possono essere motivo di rigetto o di non esame nel merito; occorre sempre specificare la violazione normativa dedotta
  • Quando si contesta un provvedimento adottato in attuazione di un ordine europeo di indagine o provvedimenti di autorità estere, va verificata la procedura di impugnazione specifica e la competenza del giudice italiano a riesaminare l'atto, nonché i termini processuali applicabili
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni formali (tardività, difetto di competenza, mancata indicazione della norma violata), il giudice normalmente non entra nel merito delle censure sostanziali (es. insussistenza dei reati) e il ricorrente può essere condannato alle spese e ad oneri verso la Cassa delle Ammende
  • Per evitare il rischio di inammissibilità per tardività, il difensore deve tempestivamente verificare le date di deposito e notifica del provvedimento impugnato e adempiere alla presentazione presso l'ufficio competente nei termini previsti; in caso di dubbi sulla cancelleria competente, è opportuno chiedere urgente chiarimento o procedere a deposito presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento

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