Cassazione Penale, Sentenza n. 18734/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza di perquisizione domiciliare e sequestro probatorio disposte dal Tribunale distrettuale di Olomuc (Repubblica Ceca) ed eseguite a seguito di Ordine Europeo di Indagine. La difesa aveva sostenuto l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati indicati (art. 178 del D.Lgs. 42/2004 e art. 648 c.p.) e chiedeva il riesame della misura cautelare e del sequestro
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Dall'esame degli atti è risultato che l'ordinanza del Tribunale di Roma era depositata il 15.11.2022, la notifica/comunicazione al difensore era del 22/24.11.2022, mentre il ricorso era stato depositato il 30.11.2022 presso la cancelleria di un diverso Tribunale (Nocera Inferiore) e è pervenuto all'ufficio competente di Roma solo il 12.12.2022, oltre il termine previsto dall'art. 311 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la data rilevante per la tempestività è quella dell'arrivo al cancelleria competente e ha confermato l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 D.Lgs. 42/2004
Norma richiamata come uno dei presunti reati contestati; dalla sentenza emerge che la difesa aveva eccepito l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di tale fattispecie, ma la decisione di cassazione non si è pronunciata sul merito per ragioni di inammissibilità procedurale
art. 648 c.p.
Articolo del codice penale richiamato nella doglianza come titolo di reato (ricettazione); la Corte non ha esaminato la prova o le imputazioni sul merito essendosi limitata a dichiarare il ricorso tardivo
art. 311 c.p.p.
Richiamato in relazione al termine e alla modalità di proposizione del ricorso per cassazione avverso le decisioni del tribunale del riesame: la presentazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza o del tribunale che ha emesso la decisione; la data rilevante ai fini di tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente
art. 582, comma 2 c.p.p.
Richiamato nella motivazione per affermare che non incombe sulla cancelleria l'obbligo di trasmettere l'atto a uffici diversi, e quindi il rischio di tardività grava sul ricorrente che deposita in una cancelleria non competente
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma citata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; qui è menzionata per dire che la Procura Generale ha trasmesso la propria conclusione scritta sui limiti di ammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
Giurisprudenza di riferimento che chiarisce che, in tema di impugnazioni cautelari, la data di presentazione rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente e che la presentazione presso uffici diversi comporta il rischio di inammissibilità per tardività
art. 616 c.p.p.
Norma utilizzata per la condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato questa disposizione per irrogare la somma di euro 3.000 a carico del ricorrente
Massime di principio
- In impugnazioni cautelari (es. ricorso per cassazione avverso decisioni del tribunale del riesame) è essenziale presentare l'atto presso la cancelleria del giudice o del tribunale che ha emesso la decisione: la data rilevante è quella di arrivo all'ufficio competente, non quella del deposito presso un ufficio diverso
- La mancata indicazione chiara della norma ritenuta violata e l'omessa individuazione dell'atto impugnabile possono essere motivo di rigetto o di non esame nel merito; occorre sempre specificare la violazione normativa dedotta
- Quando si contesta un provvedimento adottato in attuazione di un ordine europeo di indagine o provvedimenti di autorità estere, va verificata la procedura di impugnazione specifica e la competenza del giudice italiano a riesaminare l'atto, nonché i termini processuali applicabili
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni formali (tardività, difetto di competenza, mancata indicazione della norma violata), il giudice normalmente non entra nel merito delle censure sostanziali (es. insussistenza dei reati) e il ricorrente può essere condannato alle spese e ad oneri verso la Cassa delle Ammende
- Per evitare il rischio di inammissibilità per tardività, il difensore deve tempestivamente verificare le date di deposito e notifica del provvedimento impugnato e adempiere alla presentazione presso l'ufficio competente nei termini previsti; in caso di dubbi sulla cancelleria competente, è opportuno chiedere urgente chiarimento o procedere a deposito presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento
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