Cassazione Penale, Sentenza n. 24207/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari (17/06/2021) che aveva rigettato la richiesta di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà) rispetto a una pena di 18 anni per omicidio e reati connessi. Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente la memoria difensiva che documentava precedenti periodi di liberazione anticipata e buona condotta, e che l'episodio disciplinare del 9 marzo 2020 non potesse da solo giustificare il rigetto, trattandosi di eventi collegati all'emergenza pandemica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva tenuto conto della gravità dei fatti (omicidio per gelosia), della partecipazione attiva del detenuto ai disordini carcerari del 9/03/2020 e della necessità di una progressione graduale nei benefici penitenziari (fruizione preventiva di permessi premio) prima di applicare misure alternative. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Le misure alternative previste dagli artt. 47 e ss. sono applicabili solo se, dall'osservazione della personalità e dagli elementi informativi, emerge una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale; il Tribunale può richiedere una progressione graduale mediante permessi premio prima di concedere misure più ampie
art. 47, comma 2, ord. pen.
L'affidamento in prova è ammesso solo quando si può ritenere che il provvedimento contribuisca alla rieducazione e prevenga il pericolo di commissione di ulteriori reati; il giudice valuta reato commesso, precedenti, condotta carceraria e informazioni di polizia
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di imporre una sanzione pecuniaria alla parte che propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per irrogare la sanzione di euro 3.000,00
Massime di principio
- La concessione di misure alternative richiede una prognosi positiva di reinserimento sociale basata su elementi concreti: gravità del reato, precedenti, pendenze processuali, informazioni di polizia e, in particolare, comportamento carcerario.
- La progressione graduale (prima permessi premio, poi misure più ampie) è una prassi legittima e può essere richiesta anche se il detenuto ha ottenuto precedenti benefici; la valutazione del Tribunale di sorveglianza sul necessario periodo di osservazione è rimessa al suo apprezzamento discrezionale.
- Eventi disciplinari gravi in carcere (es. partecipazione attiva a disordini) possono essere decisivi e legittimamente ostativi alla concessione delle misure alternative, anche se avvenuti in contesti particolari come l'emergenza pandemica, salvo prova forte del contrario.
- La censura in sede di legittimità è limitata: la Corte di cassazione non riforma valutazioni di merito circa la personalità o la pericolosità del condannato se fondate su adeguata motivazione del giudice di merito.
- Ricorrere senza prospettare profili di illegittimità o vizi motivazionali rilevanti può comportare il rigetto per inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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