Cassazione Penale, Sentenza n. 42436/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha affermato la competenza esclusiva della Procura Europea nelle fattispecie contestate e l'obbligo che il Procuratore Europeo delegato possa partecipare al giudizio di riesame; ha dichiarato la violazione del principio del contraddittorio e la nullità dell'ordinanza impugnata e ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore Europeo; il ricorso denuncia la violazione dell'art. 178, lett. b) c.p.p. per nullità assoluta dell'ordinanza in quanto il pubblico ministero competente (il Procuratore Europeo delegato) non era stato avvisato dell'udienza di riesame e quindi non ha potuto partecipare al contraddittorio, essendo stata la comunicazione inviata alla Procura della Repubblica di Napoli.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 (EPPO)
art. 4, art. 13, art. 25, par. 1
Il Regolamento attribuisce all'EPPO la competenza ad individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE; i procuratori europei delegati esercitano, tra l'altro, le funzioni di pubblico ministero e, una volta che l'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali non operano sulla stessa condotta.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9
Recependo il Regolamento, il decreto stabilisce che i procuratori europei delegati esercitano in via esclusiva, nelle procedure assunte dall'EPPO, le funzioni e i poteri dei pubblici ministeri nazionali, e quindi devono essere messi nelle condizioni di partecipare al procedimento.
Codice di procedura penale
art. 178, lett. b) e art. 179 c.p.p.
La Corte interpreta queste norme in senso che la mancanza di chiamata o di partecipazione del pubblico ministero legittimamente titolare del procedimento al processo infrange il principio del contraddittorio e determina la nullità assoluta dell'atto giurisdizionale pronunziato.
Massime di principio
- Quando l'EPPO assume la competenza su un'indagine o un procedimento, il procuratore europeo delegato deve essere considerato il pubblico ministero titolare e va regolarmente avvisato delle udienze; la mancata notifica genera nullità per violazione del contraddittorio.
- Le notifiche o comunicazioni inviate a organi della magistratura nazionale diversi dall'EPPO non sono idonee a sostituire la presenza del procuratore europeo delegato nelle fasi processuali rilevanti.
- In caso di annullamento di provvedimenti per vizi procedurali relativi al contraddittorio, la Corte di legittimità tende al rinvio per nuovo giudizio piuttosto che alla definizione del merito, affinché si svolga il contraddittorio corretto.
- Prima di celebrare udienze decisive (es. riesame di misure reali) è essenziale verificare la titolarità del pubblico ministero e la regolare comunicazione dell'udienza; eventuali dubbi vanno sanati in udienza per evitare nullità e rinvii.
- La competenza esclusiva dell'EPPO limita l'intervento delle autorità nazionali sulla stessa condotta criminosa: gli atti disposti da chi non è competente per decisione dell'EPPO possono essere viziati se comportano l'esclusione del contraddittorio del procuratore europeo delegato.
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