Cassazione Penale, Ordinanza n. 05772/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità già confermata in appello, ma reputa le doglianze generiche e manifestamente infondate quanto alla qualificazione soggettiva dell'autista di trasporto pubblico.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso per cassazione riguarda una decisione della Corte di appello di Catania che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Il testo dell'ordinanza riferisce che il primo motivo riproponeva in modo generico censure di fatto già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione. Inoltre veniva censurata la qualificazione della condotta, ma la doglianza è ritenuta manifestamente infondata, perché la qualità di incaricato di pubblico servizio dell'autista di servizio pubblico di trasporto è pacificamente riconosciuta e, nel caso concreto, correttamente ribadita. Non sono indicati nel testo ulteriori dettagli fattuali sulla condotta specifica né la norma incriminatrice esatta oltre al riferimento alla qualifica soggettiva dell'autista.
Norme richiamate
art. 167 c.p.p.
Non citato nel testo fornito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera reiterazione di contestazioni in fatto già esaminate e motivate dai giudici di merito, quando non evidenzino specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La qualificazione dell'autista del servizio pubblico di trasporto come incaricato di pubblico servizio è un approdo giurisprudenziale stabile e può essere ribadita ove coerente con la natura dell'attività svolta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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