Sentenza del 14/05/2018 n. 1978 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento - Vizi di notifica - Elemento costitutivo dell'atto - Conseguente illegittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sostiene che la mancanza, l’inesistenza o l’invalidità della notifica della cartella di pagamento costituiscano vizi propri della cartella, tali da determinarne l’illegittimità e da giustificarne l’annullamento. La questione riguarda la distinzione tra la cartella, quale atto recettizio, e la sua notificazione, che costituisce un atto successivo e autonomo, diretto a portare la cartella a conoscenza del destinatario e a renderla efficace nei suoi confronti.
La decisione
La tesi non è stata accolta. La notificazione non costituisce un elemento costitutivo della cartella e i relativi vizi non determinano, di per sé, l’invalidità della cartella stessa. La mancata notifica, la sua inesistenza o invalidità possono essere dedotte per contestare il decorso del termine per impugnare la cartella oppure per contestare la validità di un atto successivo che presupponga la regolare notifica dell’atto precedente. Il principio è conforme a Cass. SS.UU. n. 19704/2015.
Norme richiamate
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015
La notifica della cartella di pagamento non è elemento costitutivo della stessa incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto dalla cartella.
La notifica serve a comunicare al destinatario un atto già formato e a integrarne l’efficacia, ma non ne costituisce un elemento essenziale. I vizi della notifica riguardano quindi la notificazione e i suoi effetti processuali, non la validità intrinseca della cartella.
Massime di principio
- La nullità o l’inesistenza della notifica di un atto non comporta automaticamente la nullità dell’atto notificato, salvo che una specifica norma preveda diversamente.
- I vizi di notifica possono impedire il decorso del termine per impugnare l’atto e possono essere fatti valere contro un successivo atto che presupponga la regolare notificazione dell’atto precedente.
- È necessario distinguere tra vizi propri dell’atto, come errori sul contenuto o sul soggetto obbligato, e vizi autonomi della notificazione, come irregolarità nella consegna o nella procedura notificatoria.
- Quando si impugna un atto successivo della riscossione deducendo di non aver ricevuto la cartella precedente, la contestazione può riguardare la mancata prova della notifica e l’inefficacia degli effetti collegati al decorso dei termini, non necessariamente l’invalidità originaria della cartella.
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