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Sentenza

Sentenza del 18/04/2016 n. 1019 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Procedimenti espropriativi - Art. 11, l. n. 431/91 - indennizzo - regime transitorio - è imponibile - ritenuta a titolo di imposta - momento impositivo - realizzazione della plusvalenza - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 20% sull'indennizzo espropriativo, sostenendo che l'atto di esproprio fosse anteriore al 31 dicembre 1989 e che, pertanto, dovesse trovare applicazione il regime previgente, esente dalla ritenuta prevista dalla disciplina transitoria dell'art. 11 della legge n. 431/1991. La questione riguardava l'individuazione del momento impositivo: la data del decreto di esproprio oppure quella del pagamento dell'indennizzo, momento in cui la plusvalenza viene effettivamente realizzata.

La decisione

La disciplina transitoria dell'art. 11 della legge n. 431/1991 prevede l'applicazione, da parte dell'ente espropriante, di una ritenuta del 20% sulla plusvalenza realizzata dal soggetto espropriato. La ritenuta non è applicabile agli atti espropriativi anteriori al 31 dicembre 1989. Tuttavia, ai fini fiscali, il momento impositivo non coincide necessariamente con la data del decreto di esproprio, ma con la data in cui l'indennizzo viene pagato e la plusvalenza si considera realizzata. Ne consegue che, se il pagamento è avvenuto nel periodo di applicazione della disciplina, la ritenuta può essere dovuta anche quando il decreto di esproprio sia anteriore, salvo che l'esproprio sia già perfezionato nel periodo escluso dalla norma secondo i criteri applicabili al caso concreto.

Norme richiamate

  • Art. 11 della legge n. 431/1991

    ritenuta a titolo d'imposta in misura pari al 20% sulla plusvalenza realizzata dal soggetto espropriato

    La norma impone all'ente espropriante di applicare una ritenuta del 20% sulla plusvalenza derivante dall'espropriazione, nell'ambito del regime transitorio previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Per stabilire se una ritenuta fiscale sia applicabile a un'indennità espropriativa, non è sufficiente considerare la data del decreto di esproprio: occorre verificare il momento in cui l'indennizzo è stato effettivamente pagato e la plusvalenza si è realizzata.
  • Le disposizioni transitorie devono essere applicate verificando sia la data dell'atto espropriativo sia il momento di effettiva percezione della somma, poiché questi eventi possono produrre effetti fiscali diversi.
  • In presenza di un pagamento effettuato durante il periodo di vigenza della disciplina impositiva, l'ente erogatore può essere tenuto ad applicare la ritenuta, anche se la procedura espropriativa era stata avviata o il decreto era stato emesso in precedenza.
  • Per valutare correttamente il regime applicabile occorre ricostruire la cronologia completa della procedura: decreto di esproprio, determinazione dell'indennità, eventuali accordi o liquidazioni e data effettiva del pagamento.

Testo integrale

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