Sentenza n. 6884/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale di superamento del modello di gestione della farmacia comunale mediante società mista e successive deliberazioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni e bilancio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la deliberazione comunale del 2018 con cui l’ente aveva espresso l’indirizzo di dismettere la gestione della farmacia comunale mediante società mista, nonché, con motivi aggiunti, le successive deliberazioni consiliari relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali e all’approvazione dei bilanci. Deduceva la violazione del diritto di prelazione previsto dall’art. 12 l. n. 362/1991, del diritto all’equo indennizzo previsto dall’art. 26, comma 4, r.d. n. 2578/1925, il difetto di motivazione della scelta organizzativa, la lesione del proprio affidamento sulla quantificazione della quota societaria in euro 65.000, l’erroneità del presupposto secondo cui le richieste relative alla posizione lavorativa avrebbero impedito la prosecuzione dell’operazione di cessione della quota, la violazione delle garanzie partecipative per mancata comunicazione di avvio e mancato preavviso di rigetto, il mancato coinvolgimento della società e il difetto di istruttoria. In appello ha inoltre chiesto il pagamento del valore della quota e il risarcimento del danno relativo agli stipendi futuri, quantificato in almeno euro 300.000, o nella diversa somma risultante dal giudizio. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse, sostenendo che l’appellante non contestava realmente le ragioni di interesse pubblico della modifica del modello gestionale, ma soltanto le conseguenze economiche e patrimoniali della scelta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo fondata l’eccezione di carenza di interesse al ricorso di primo grado, riproposta dal Comune ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. L’appellante non aveva contestato né in primo grado né in appello le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento dello scioglimento della società mista e della modifica del modello gestionale, né aveva censurato la valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, collegata anche al mutato quadro normativo. Le doglianze riguardavano invece la mancata liquidazione della quota nella misura ritenuta concordata e le modalità di regolazione dei rapporti patrimoniali con il socio, profili non direttamente derivanti dagli atti impugnati e comunque accessori e successivi rispetto alla scelta organizzativa. Il Collegio ha comunque esaminato anche il merito delle censure. Ha escluso l’applicabilità dell’equo indennizzo previsto dall’art. 26, comma 4, r.d. n. 2578/1925, riferito al riscatto della concessione e all’interruzione anticipata del rapporto concessorio, poiché nel caso concreto il rapporto era già scaduto ed era stata modificata la modalità di affidamento del servizio. Ha ritenuto irrilevante l’eventuale consenso sulla quantificazione della quota, poiché il Comune avrebbe potuto adottare la decisione organizzativa indipendentemente dall’accordo patrimoniale, che costituiva questione separata. Ha respinto la censura sulle garanzie partecipative, poiché la documentazione dimostrava un ampio scambio di informazioni e aggiornamenti, tale da assicurare sostanzialmente la partecipazione dell’interessato. Ha dichiarato manifestamente infondata la domanda risarcitoria, poiché riferita a un danno non attuale ma ipotetico ed eventuale e comunque non direttamente causato dagli atti impugnati. Ha ribadito che la scelta del modello organizzativo di gestione di un servizio pubblico locale, compresa la dismissione di una società mista, rientra nella potestà organizzatoria dell’ente locale ed è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di motivazione. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante per euro 3.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente di riproporre in appello le eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado; sulla base di tale disposizione è stata esaminata e ritenuta fondata l’eccezione di carenza di interesse al ricorso.
art. 26, comma 4, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578
Il diritto all’equo indennizzo è riferito all’ipotesi di riscatto della concessione e di interruzione del rapporto concessorio prima della sua scadenza; non si applica alla modifica delle modalità di affidamento del servizio intervenuta dopo la scadenza del rapporto.
art. 12 l. n. 362/1991
La disposizione era invocata dal ricorrente a tutela di un preteso diritto di prelazione, ma la relativa censura non è stata ritenuta idonea a incidere sulla legittimità della scelta organizzativa comunale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura relativa al mancato preavviso di rigetto è stata respinta poiché la documentazione attestava un nutrito scambio di informazioni e aggiornamenti, tale da assicurare sostanzialmente la partecipazione dell’interessato.
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016
È richiamato quale base del potere dell’amministrazione di procedere al controllo e alla revisione periodica dell’assetto delle partecipazioni, anche attraverso la soppressione della società mista quando il modello non risulti più efficiente o conforme al quadro normativo.
Massime di principio
- La scelta dell’ente locale relativa al modello organizzativo di gestione di un servizio pubblico locale, compresa la dismissione o lo scioglimento di una società mista, rientra nella potestà organizzatoria e nell’ampia discrezionalità amministrativa dell’ente; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di motivazione.
- L’aspettativa del socio privato alla prosecuzione del modello gestionale mediante società mista non è giuridicamente tutelata quando l’amministrazione motivi adeguatamente che quel modello non è più conforme all’interesse pubblico o al mutato quadro normativo.
- La contestazione delle modalità di liquidazione o valorizzazione della partecipazione societaria non dimostra, di per sé, un interesse concreto e attuale all’annullamento della deliberazione con cui l’amministrazione modifica il modello di gestione del servizio, se il ricorrente non contesta le autonome ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della scelta organizzativa.
- L’equo indennizzo previsto per il riscatto della concessione, collegato all’interruzione anticipata del rapporto concessorio, non è applicabile quando la modifica del modello di affidamento intervenga dopo la scadenza del rapporto concessorio.
- L’eventuale consenso sulla quantificazione del valore della quota societaria non impedisce all’amministrazione di adottare la distinta decisione pubblicistica relativa al modello di gestione del servizio; la liquidazione della quota costituisce questione patrimoniale accessoria e successiva rispetto alla scelta organizzativa.
- La domanda risarcitoria è infondata quando il danno allegato sia meramente ipotetico o eventuale e non derivi direttamente dal provvedimento impugnato, ma da una successiva controversia patrimoniale relativa alla liquidazione della partecipazione.
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