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Sentenza

Sentenza del 08/01/2020 n. 121 - Comm. Trib. Prov. Catania

Obbligo di motivazione nell'avviso di accertamento in ordine ai criteri determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fin ICI - Mancanza - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha accolto il motivo di impugnazione e ha dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione relativa ai criteri di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili; l'avviso è stato annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'avviso di accertamento non indicava i criteri adottati per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili. Pur essendo previsto che il Comune possa determinare periodicamente per zone i valori venali (art.52 lett. g) D.Lgs. 446/1997), l'avviso deve esplicitare i criteri applicati: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno e prezzi medi di mercato di aree analoghe. L'omessa motivazione in tali punti rende l'avviso viziato.

Norme richiamate

  • Art. 52 D.Lgs. n. 446/1997

    Consente al Comune, mediante apposito regolamento, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili (lett. g); tuttavia l'adozione del regolamento non esonera l'obbligo di motivare negli avvisi il concreto criterio applicato al singolo immobile.

  • Art. 59 D.Lgs. n. 446/1997

    Norma di riferimento per le procedure collegate all'accertamento tributario comunale; richiamata come quadro normativo entro il quale deve svolgersi l'attività accertativa e motivazionale.

  • Art. 5 D.Lgs. n. 504/1992

    Disciplina l'ICI e i criteri per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili; utilizzata per sostenere l'obbligo di individuare e motivare il valore venale applicato.

Massime di principio

  • Quando il Comune si avvale di valori zonali predeterminati, l'avviso di accertamento deve comunque indicare e motivare i criteri applicati al singolo immobile (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, confronti di mercato).
  • L'adozione di un regolamento comunale che fissa valori venali non elimina l'obbligo, nell'avviso, di rendere trasparente il nesso tra il valore zonale e il valore attribuito al singolo bene; l'omessa motivazione è causa di nullità dell'avviso.
  • In caso di dubbio sulla correttezza del valore attribuito il contribuente può chiedere l'annullamento dell'avviso per carenza motivazionale: il contenzioso avrà elevate probabilità di accoglimento se mancano riferimenti ai criteri essenziali sopra elencati.
  • Per difendersi, il Comune dovrebbe sempre indicare nell'avviso: quale valore zonale è stato preso come riferimento, come è stato rapportato all'immobile (indici, destinazione, oneri) e i confronti di mercato utilizzati.
  • Nei ricorsi simili, l'attenzione del giudice è rivolta alla correttezza e alla completezza della motivazione; non è sufficiente il mero richiamo al regolamento comunale senza spiegare l'applicazione al caso concreto.

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