Sentenza n. 833/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS-del 20 gennaio 2025, ricevuta il 24 gennaio 2025, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha determinato l’integrazione a proprio carico della retta di degenza del sig.-OMISSIS-, per l’intera annualità 2024, nell’importo totale di € 6.655,09; - della nota del Comune di -OMISSIS- assunta al prot. n.-OMISSIS-; - della nota prot. n. -OMISSIS-del 12 febbraio 2025, ricevuta il 20 febbraio 2025, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha determinato l’integrazione presunta a proprio carico della retta di degenza del sig.-OMISSIS-, per l’anno 2025, nell’importo totale di € 6.498,13; - della nota prot. n-OMISSIS-del 07 marzo 2025, ricevuta in pari data, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha determinato, per l’annualità 2025, gli importi mensili di integrazione “in via presuntiva” siccome già indicati nella detta nota prot. n.-OMISSIS- e richiamando la nota -OMISSIS-, con la quale aveva in precedenza comunicato che «il sig. -OMISSIS- Mario verserà, in conto retta alla Casa di Riposo -OMISSIS- di -OMISSIS-, la pensione in godimento, tredicesima e quattordicesima mensilità incluse ed eventuali altri trattamenti pensionistici futuri, detratta la quota d’uso pari a € 75,00 mensili, a partire dal mese di settembre 2018; il Comune di -OMISSIS- integrerà, con propri fondi, fino a copertura del costo della retta in convenzione, mediante regolare versamento mensile al suddetto Istituto»; - della nota comunale assunta al prot. -OMISSIS-del 31 agosto 2018; - della delibera del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. 25/2016, avente ad oggetto «applicazione dell’isee alle prestazioni sociali agevolate erogate dal settore servizi sociali: individuazione criteri di accesso e fasce di contribuzione, ai sensi dell’art. 2 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 47/2015»; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente o comunque connesso, avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio di R.S.A. fruito dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali di quantificazione della compartecipazione alla retta di degenza per gli anni 2024 e 2025, delibera consiliare recante criteri ISEE e quota d'uso personale
Esito
Favorevole al ricorrente (utente RSA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, persona con disabilità grave, invalida al 100% e non autosufficiente, ricoverata in RSA, ha impugnato le note con cui il Comune ha determinato la propria integrazione della retta, ponendo a suo carico la parte residua per euro 14.938,91 nel 2024 e euro 15.036,77 nel 2025, a fronte di un ISEE rispettivamente pari a euro 1.677,60 e euro 3.558,13. Sono stati dedotti sei motivi. Il ricorrente ha lamentato, in particolare, la violazione della disciplina statale e regionale sull'ISEE quale parametro vincolante per l'accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie; l'illegittima introduzione, da parte del Comune, di criteri correttivi ulteriori, inclusa la regola per cui l'ente avrebbe integrato la retta solo dopo l'esaurimento del patrimonio mobiliare; il computo sostanziale della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, nonostante la loro protezione normativa; l'insufficienza della quota d'uso di euro 75 mensili rispetto alle spese personali documentate; il difetto di motivazione e di istruttoria sui criteri di calcolo; nonché la violazione dei diritti fondamentali alla salute, all'assistenza, alla dignità, all'autonomia e alla non discriminazione della persona con disabilità. Il Comune ha eccepito tardività, acquiescenza, carenza di interesse e natura non definitiva degli atti, sostenendo nel merito la legittimità della valorizzazione delle disponibilità patrimoniali e la natura eventuale dell'integrazione, anche in relazione ai vincoli di bilancio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto tutte le eccezioni processuali. La nota del 2024 indirizzata alla RSA è stata qualificata come interlocutoria e non lesiva, mentre la successiva nota rivolta al ricorrente ha concluso il procedimento e ha tempestivamente attualizzato la lesione. Il mero decorso del tempo non dimostra acquiescenza; la determinazione presuntiva relativa al 2025 è comunque definitiva e immediatamente lesiva; la delibera consiliare del 2016, contenente criteri regolamentari applicati agli atti impugnati, doveva essere contestata insieme a questi ultimi. Nel merito, il giudice ha affermato che l'ISEE costituisce lo strumento indefettibile e vincolante per valutare la capacità contributiva e modulare la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie. Il Comune non può introdurre criteri derogatori o sostitutivi dell'ISEE, né computare il patrimonio mobiliare autonomamente e al di fuori della disciplina ISEE. È stata quindi annullata la clausola della delibera comunale che subordinava l'integrazione all'esaurimento del patrimonio mobiliare, insieme alle note applicative e alla nota del 2018 che fissava la quota d'uso in euro 75 mensili. Il TAR ha ritenuto illegittimo porre a carico della persona disabile somme molte volte superiori al valore ISEE e tali da intaccare pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, lasciandole senza risorse sufficienti per le spese personali. L'assistenza alla persona con disabilità costituisce un diritto fondamentale, il cui nucleo essenziale non può essere annullato da esigenze di bilancio. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-sexies d.l. 42/2016 è stata ritenuta irrilevante, poiché il Comune non ha dimostrato con dati contabili analitici l'effettivo impatto finanziario della norma. Il quinto motivo, relativo a motivazione e istruttoria, è stato assorbito. Il Comune dovrà ricalcolare la compartecipazione secondo il d.P.C.M. n. 159/2013 e rimborsare le somme eventualmente indebitamente sostenute per il 2024 e il 2025. È stata inoltre disposta la pubblicazione della sentenza, divenuto definitivo l'annullamento regolamentare, e il Comune è stato condannato alle spese per euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.P.C.M. n. 159/2013
La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni.
L'ISEE è lo strumento indefettibile per valutare la situazione economica e determinare sia l'accesso sia la proporzione della compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie; i Comuni non possono sostituirlo o derogarlo in peius.
art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito dalla l. n. 89/2016
Sono esclusi dal reddito disponibile ... i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ... percepiti ... in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.
I trattamenti assistenziali e indennitari protetti devono essere considerati nei limiti stabiliti dalla disciplina ISEE e non possono essere utilizzati, al di fuori di tale disciplina, per aggravare la compartecipazione della persona disabile.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
La disciplina ISEE relativa all'accesso e alla compartecipazione costituisce livello essenziale delle prestazioni.
art. 6, comma 4, l. n. 328/2000
L'integrazione della retta per la persona non autosufficiente deve essere assicurata nel rispetto del nucleo essenziale del diritto all'assistenza e non può essere resa sostanzialmente inoperante da criteri comunali derogatori.
art. 33 l.r. Veneto n. 1/2004
La Regione Veneto recepisce l'ISEE quale criterio per l'accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti, senza lasciare ai Comuni potestà regolamentare derogatoria in peius.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia mediante sentenza semplificata, in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati.
art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
Ha giustificato il rinvio ai precedenti giurisprudenziali per esigenze di sinteticità della motivazione.
art. 14 d.P.R. n. 1199/1971
È stato ritenuto applicabile alla pubblicazione della sentenza che annulla con efficacia erga omnes disposizioni regolamentari.
Massime di principio
- L'ISEE costituisce lo strumento indefettibile e vincolante per valutare la capacità contributiva e determinare, in modo proporzionato, sia l'accesso sia la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie; gli enti locali non possono introdurre criteri avulsi, sostitutivi o derogatori in peius rispetto alla disciplina statale.
- Un Comune non può subordinare la propria integrazione della retta di una struttura residenziale per persona non autosufficiente all'esaurimento del patrimonio mobiliare dell'assistito, perché il patrimonio è già considerato secondo i criteri e le franchigie della disciplina ISEE.
- La compartecipazione richiesta alla persona con disabilità non può essere determinata in misura superiore alla capacità economica risultante dall'ISEE, né può incidere illegittimamente su trattamenti assistenziali o indennitari protetti, lasciando l'assistito privo delle risorse necessarie per le spese personali e per una vita dignitosa.
- Le esigenze finanziarie e i vincoli di bilancio dell'ente locale non possono comprimere il nucleo essenziale del diritto fondamentale all'assistenza della persona con disabilità; chi deduce l'insostenibilità finanziaria di una disciplina deve fornire dati contabili analitici idonei a dimostrare l'effettivo impatto sul bilancio.
- Le disposizioni regolamentari comunali che stabiliscono criteri immediatamente lesivi solo quando applicate devono essere impugnate insieme al provvedimento applicativo; il termine decorre dall'adozione dell'atto applicativo che concreta la lesione.
- La quantificazione della compartecipazione effettuata in via presuntiva è impugnabile quando produce effetti concreti e immediati sulla posizione dell'assistito, anche se l'amministrazione la qualifica come non definitiva.
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