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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3532/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione di beni e rapporti bancari confiscati con sentenza divenuta irrevocabile (confisca 'allargata' ai sensi dell'art. 12‑sexies d.l. 306/1992) in favore di Natale Marrone e dei terzi indicati. Il ricorrente lamentava mancata assunzione e valutazione di prove decisive per dimostrare la legittima provenienza delle somme/beni e contestava la motivazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per i terzi interessati l'inammissibilità è stata pronunciata per difetto di legittimazione processuale, atteso che non era stata depositata la procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p.; per il condannato la Cassazione ha ritenuto che la confisca disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 12‑sexies non sia revocabile dal giudice dell'esecuzione e che non fosse stato prodotto alcun novum idoneo a giustificare il dissequestro/restituzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di 3.000 euro ciascuno

Norme richiamate

  • art. 12‑sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    Disciplina la confisca 'allargata'; la Corte interpreta che la confisca disposta con sentenza definitiva in base a questa norma non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione

  • art. 240‑bis cod. pen.

    Richiamato come collocazione sistematica della disciplina della confisca allargata; conferma che la materia è riservata al codice penale

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiede la procura speciale a pena di inammissibilità per il difensore del terzo interessato che propone istanze nell'incidente di esecuzione; la sua mancata produzione ha determinato l'inammissibilità del ricorso dei terzi

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Prevede la competenza del giudice dell'esecuzione anche in ordine alla confisca ma, secondo la Corte, non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare una confisca pronunciata definitivamente in sede di cognizione

  • art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione (posizione dei terzi non adeguatamente documentata)

  • art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate come capi di censura dal ricorrente (mancata assunzione/valutazione di prove decisive e motivazione contraddittoria/illogica); la Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per imporre 3.000 euro a ciascun ricorrente

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla funzione di giudice dell'esecuzione cui si riferisce l'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • Il terzo interessato che intende proporre istanza o impugnazione nell'incidente di esecuzione deve essere rappresentato da difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; in mancanza la domanda è inammissibile
  • Se la confisca e' stata disposta con sentenza definitiva in sede di cognizione ai sensi dell'art. 12‑sexies (ora ricondotta nell'ordinamento al principio di riserva di codice, art. 240‑bis c.p.), il giudice dell'esecuzione non ha potere di revocarla: per ottenere la restituzione occorrono specifici rimedi previsti per le sentenze definitive o la produzione di un novum rilevante e decisivo, da proporre secondo le strade processuali appropriate
  • Per chiedere il dissequestro/restituzione di beni confiscati bisogna allegare e documentare elementi nuovi, concreti e decisivi sulla lecita provenienza del patrimonio: mere affermazioni generiche o riepiloghi non documentati sono inidonei
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o proposte senza i requisiti formali possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare preventivamente la fondatezza e la completezza documentale prima di proporre ricorsi in sede esecutiva
  • È preferibile sollevare contestazioni sulla provenienza dei beni e sulla liceità delle acquisizioni già in sede di cognizione (processo penale), perché la revoca di una confisca pronunciata con sentenza definitiva è, in via esecutiva, fortemente ostacolata

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