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Sentenza

Sentenza del 09/01/2017 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposte e Tasse - Calamità Naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari e definizione agevolata - Contabilizzazione in dichiarazione annuale degli acconti non versati - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di indicare nella dichiarazione annuale, a compensazione dell'imposta dovuta, gli acconti d'imposta non versati in applicazione della normativa speciale emanata dopo il sisma del 6 aprile 2009. Il ricorrente sosteneva, o comunque contestava, la possibilità di trattare tali importi come acconti ordinariamente versati. La decisione distingue però tra acconti effettivamente pagati con il metodo storico e somme semplicemente non versate grazie alla sospensione o alle agevolazioni post-sisma.

La decisione

La contabilizzazione in dichiarazione degli acconti non versati per effetto della normativa post-sisma è stata ritenuta illegittima. Tali somme non costituiscono acconti già versati e quindi non possono essere portate in compensazione con l'imposta dovuta a saldo; esse danno invece luogo a un debito d'imposta da restituire secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Diversamente, gli acconti effettivamente versati con il metodo storico possono essere compensati fino a concorrenza dell'imposta dovuta a saldo.

Norme richiamate

  • Normativa speciale successiva al sisma del 6 aprile 2009

    Sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari e definizione agevolata

    La sospensione o l'agevolazione non trasforma gli acconti non pagati in somme già versate. Il relativo debito deve essere restituito secondo le modalità previste dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate.

  • Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

    Stabiliscono modalità e termini per la restituzione dei debiti d'imposta derivanti dagli acconti non versati in conseguenza della normativa post-sisma.

Massime di principio

  • Un importo non versato per effetto di una sospensione fiscale non può essere trattato come un pagamento già effettuato e non è automaticamente utilizzabile in compensazione nella dichiarazione.
  • La compensazione con l'imposta a saldo presuppone, di regola, che l'acconto sia stato effettivamente versato, salvo una specifica disposizione normativa che attribuisca espressamente un diverso effetto.
  • Le agevolazioni o sospensioni fiscali devono essere interpretate secondo le modalità attuative previste dalla relativa disciplina: il contribuente deve distinguere tra somme sospese, somme dovute e somme effettivamente pagate.
  • Gli acconti versati con il metodo storico possono essere scomputati dall'imposta dovuta a saldo fino all'ammontare riconosciuto dalla normativa applicabile.
  • In situazioni analoghe, l'indicazione in dichiarazione di crediti o acconti non supportati da un effettivo versamento può generare un debito d'imposta e risultare contestabile dall'Amministrazione finanziaria.

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