Cassazione Penale, Sentenza n. 50446/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello riguardo l'audizione dell'acquirente di uno dei veicoli distratti (Mangano Marco); 2) inosservanza ed errata applicazione della legge penale e omessa valutazione del compendio probatorio, con censura per l'attribuzione di fatti anteriori all'assunzione della carica amministrativa e per la mancata considerazione della versione secondo cui i libri contabili erano presso il commercialista; 3) vizio di motivazione perché l'imputato sarebbe un mero prestanome e quindi non a conoscenza delle operazioni contestate; 4) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena, con contestazione del rilievo attribuito al presunto scarso rapporto di collaborazione con gli organi fallimentari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello integri violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. solo per prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado, circostanza non ricorrente, e che la testimonianza richiesta sarebbe stata meramente esplorativa e non decisiva. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha osservato che la motivazione del giudice di appello si è concentrata sulle condotte successive all'assunzione della carica e che le censure erano generiche, congetturalmente fondate e prive di indicazione puntuale delle omissioni; la pretesa qualificazione come "prestanome" non era stata nemmeno proposta in sede di gravame. Il quarto motivo è stato ritenuto meramente contestativo: la Corte ha confermato la logica della valutazione sanzionatoria operata dall'appello e ha ricordato che la richiesta di attenuanti era collegata alla invocata derubricazione non ottenuta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d)
art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.
Il vizio per mancata assunzione di una prova decisiva in appello è rilevante in cassazione solo se la prova è sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado; inoltre la mancata assunzione rileva solo se la prova, confrontata con la motivazione, sarebbe stata determinante per un esito diverso
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e comminare una somma alla cassa delle ammende ritenuta congrua
Legge fallimentare, art. 217, comma 2
art. 217 comma 2 legge fall.
La derubricazione invocata dal ricorrente (ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche) non è stata accolta dal giudice di merito; la Corte di Cassazione ricorda che la mancata derubricazione rende infondata la richiesta di attenuanti riferita esclusivamente a quella prospettazione
Massime di principio
- La mancata assunzione di prove in appello può essere dedotta in cassazione solo se le prove sono sopravvenute o scoperte dopo il primo grado; prove note sin dall'inizio non giustificano la rinnovazione in cassazione
- Una prova dichiarativa la cui assunzione ha carattere esplorativo difficilmente può essere ritenuta decisiva ai fini della cassazione; occorre dimostrare che avrebbe potuto determinare un esito diverso
- Censure generiche e non specificamente documentate circa l'omessa valutazione di risultanze processuali sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione quali elementi sarebbero stati ignorati e come ciò avrebbe inciso sulla decisione
- Affermare in cassazione una nuova tesi fattuale rilevante (es. che l'imputato fosse 'prestanome') richiede che la questione sia stata prospettata e discussa nei gradi di merito; tesi nuove e non discusse sono suscettibili di inammissibilità
- La richiesta di attenuanti generiche collegata esclusivamente a una richiesta di derubricazione del reato è fragile se la derubricazione non è stata concessa; per ottenere attenuanti generiche è necessario fornire argomentazioni autonome e circostanziate
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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