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Sentenza

Sentenza n. 2267/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di riesame e ricalcolo del TFS e prospetti di liquidazione del TFS che non includevano i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari pensionati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, erano cessati dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Impugnavano il diniego dell'INPS e i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui non riconoscevano, ai fini del calcolo del TFS, i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della l. n. 232/1990. Chiedevano inoltre l'accertamento del diritto al ricalcolo, con corresponsione delle differenze, interessi e rivalutazione, nonché, in via istruttoria, una consulenza tecnica o verificazione per la quantificazione degli importi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del beneficio. Ha interpretato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nel senso che i sei scatti stipendiali si applicano a tutte le forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, includendo quindi l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Tale conclusione è stata fondata sul richiamo all'art. 16 della l. n. 121/1981 contenuto nell'art. 6 del medesimo decreto-legge e sull'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Il Collegio ha ritenuto completa la documentazione e non necessaria la richiesta di consulenza tecnica o verificazione. Ha annullato gli atti impugnati e dichiarato il diritto dei ricorrenti al ricalcolo del TFS mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, condannando l'INPS alla rideterminazione e liquidazione delle differenze, detratto quanto già corrisposto. Ha escluso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, riconoscendo la maggior somma tra le due componenti. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva ai fini della determinazione del TFS e si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    Il richiamo operato dall'art. 6 del d.l. n. 387/1987 consente di ricomprendere nell'ambito delle forze di polizia anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Nel pubblico impiego, sulle somme dovute non sono cumulabili interessi legali e rivalutazione monetaria; deve essere riconosciuta la maggior somma tra i due importi.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    La regola della non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria, già prevista per i crediti previdenziali, è richiamata quale fondamento sistematico del criterio applicato.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, a tutte le forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare.
  • L'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza rientrano, ai fini dell'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nell'ambito delle forze di polizia individuate mediante il richiamo all'art. 16 della l. n. 121/1981.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
  • Quando il diritto al beneficio retributivo incidente sul TFS risulta documentalmente provato e la controversia non richiede accertamenti tecnici, il giudice può negare la verificazione o la consulenza tecnica e ordinare direttamente all'amministrazione la rideterminazione del trattamento.
  • Sulle somme dovute a titolo di differenze di TFS non possono cumularsi rivalutazione monetaria e interessi legali; deve essere riconosciuta la maggior somma tra i due importi.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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