Sentenza n. 6835/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento: - del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno il -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremi non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, deducendo eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e omessa considerazione degli elementi favorevoli emersi nell'istruttoria. Il diniego era fondato sul coinvolgimento del richiedente in un procedimento penale per lesioni personali ai sensi dell'art. 582 c.p., procedimento successivamente definito per estinzione del reato conseguente alla remissione della querela. Il ricorrente ha sostenuto che tale vicenda non dimostrasse una pericolosità sociale e che l'Amministrazione avesse omesso di considerare l'esito favorevole del procedimento penale, il reale disvalore dei fatti e gli elementi relativi alla sua integrazione: attività lavorativa svolta da molti anni in Italia, stabile residenza nel territorio nazionale da oltre venti anni e inserimento sociale della famiglia, composta dalla moglie e da tre figli, una dei quali nata in Italia. Ha inoltre lamentato che il procedimento amministrativo si fosse limitato a considerare automaticamente ostativa la pendenza del procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un potere ampiamente discrezionale, non integrante un diritto soggettivo del richiedente. L'Amministrazione deve svolgere una valutazione prognostica sull'integrazione dello straniero, sulla sua capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale e sull'assenza di elementi incompatibili con l'ordine, la sicurezza nazionale e le regole di civile convivenza. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e motivazione della decisione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Nel caso concreto, il coinvolgimento nel procedimento per lesioni personali, pur concluso con l'estinzione del reato per remissione della querela, poteva essere considerato dall'Amministrazione quale fatto storico rilevante ai fini della valutazione della personalità e della futura condotta del richiedente. La valutazione amministrativa del fatto è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può condurre a un giudizio negativo anche in presenza di un esito favorevole del procedimento penale. L'attività lavorativa, la lunga residenza e l'inserimento familiare e sociale non sono stati ritenuti sufficienti a superare il rilievo della vicenda penale, poiché lo stabile inserimento sociale costituisce un prerequisito della domanda di cittadinanza e non uno speciale elemento di merito idoneo, da solo, a neutralizzare ogni dubbio sull'affidabilità del richiedente. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
la cittadinanza "può" essere concessa
La disposizione conferisce all'Amministrazione un potere discrezionale di concessione della cittadinanza per naturalizzazione; il richiedente non vanta un diritto soggettivo all'acquisto dello status.
art. 582 c.p.
La contestazione per lesioni personali costituisce il fatto storico valutato dall'Amministrazione nell'ambito del giudizio prognostico sulla personalità e sull'integrazione del richiedente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo allo status; l'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione, l'affidabilità e la capacità del richiedente di rispettare i doveri connessi all'appartenenza alla comunità nazionale.
- Nel giudizio sulla concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può svolgere una valutazione prognostica riferita non solo alla responsabilità penale accertata, ma anche alla prevenzione di reati e a situazioni di astratta pericolosità sociale, considerando la personalità e la condotta di vita del richiedente.
- L'estinzione del reato per remissione della querela non impedisce all'Amministrazione di valutare il fatto storico sottostante nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza, poiché la valutazione amministrativa della compatibilità del richiedente con i valori della convivenza civile è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e sufficienza della motivazione, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'Amministrazione.
- La stabile residenza, l'attività lavorativa e l'inserimento sociale e familiare del richiedente costituiscono ordinariamente presupposti dell'istanza di cittadinanza e non integrano, di per sé, elementi di speciale merito tali da neutralizzare una valutazione negativa fondata su una vicenda ritenuta indicativa di inaffidabilità.
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