Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 289/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di rimessione in pristino e demolizione n. 140/2025 del 25.11.2025, emessa dal Parco Regionale della Valle del Lambro ed avente ad oggetto “Istanza di compatibilità paesaggistica agli atti prot. N. 4539 del 31.07.2025 e successivo prot. 4557 del 01/0/2025, per la realizzazione di unità pertinenziale a compendio immobiliare esistente – campo da tennis – sull’immobile sito in Comune di Arcore (MB) Via Gran Sasso n. 46, identificato al fg. 2 mappale 48”, notificata a mani della proprietà ricorrente in data 25.11.2025.

Giustizia amministrativa202600748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino e demolizione relativa a un campo da tennis pertinenziale realizzato presso un compendio immobiliare esistente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza del Parco Regionale della Valle del Lambro che disponeva la rimessione in pristino e la demolizione del campo da tennis realizzato sull’immobile sito in Arcore, nell’ambito di un procedimento relativo a un’istanza di compatibilità paesaggistica. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, ma il testo dell’ordinanza cautelare non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso. Il giudice ha rilevato che, per la medesima opera, il Comune di Arcore aveva già adottato un’ordinanza di demolizione e aveva successivamente negato il permesso di costruire in sanatoria. Tali provvedimenti erano stati impugnati con un precedente giudizio definito dalla sentenza del TAR Lombardia n. 232 del 27 gennaio 2025, non appellata, che aveva escluso la riconducibilità del campo da tennis all’edilizia libera in ragione del carattere stabile dell’opera e della sua idoneità a modificare permanentemente il contesto territoriale, confermando il diniego di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto correttamente motivata l’ordinanza del Parco nella parte in cui richiama la precedente ordinanza comunale di demolizione e la sentenza n. 232 del 2025, precisando che, una volta riconosciuto il carattere abusivo del campo da tennis, il Comune di Arcore è tenuto a verificarne l’ottemperanza. Il giudice ha inoltre osservato che la mancata previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica costituiva soltanto una delle plurime ragioni dell’abusività dell’opera, sicché l’eventuale questione paesaggistica non era idonea, da sola, a superare gli ulteriori profili di illegittimità già accertati. Non è stata ravvisata la necessità di accordare la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 21 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal contenuto sostanziale della precedente vicenda edilizia relativa al permesso di costruire in sanatoria e alla qualificazione dell’opera, senza una specifica applicazione testuale nell’ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il provvedimento impugnato richiama adeguatamente precedenti atti amministrativi e una sentenza non appellata che hanno già accertato l’abusività dell’opera oggetto del giudizio.
  • La realizzazione stabile di un campo da tennis destinato ad attività ludica privata, quando sia idonea a modificare permanentemente il contesto territoriale, non è riconducibile all’edilizia libera.
  • Quando l’abusività di un’opera deriva da una pluralità di autonome ragioni, la contestazione o il superamento di uno solo dei profili ostativi, quale la mancata autorizzazione paesaggistica, non è sufficiente a escludere l’illegittimità dell’intervento.
  • Un’amministrazione può motivare il provvedimento successivo richiamando un precedente provvedimento di demolizione e una sentenza non appellata che abbiano già definito i presupposti dell’abusività dell’opera, purché il richiamo sia pertinente e comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.