Cassazione Penale, Sentenza n. 07251/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo: (i) violazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, contestando la sussistenza del pericolo di reiterazione (arginato dall'assoluzione da molti reati presupposto, dalla risalenza temporale dei fatti anteriori al 2021, dall'assenza di condanne recenti e dalla genericità di intercettazioni indicate) e del pericolo di inquinamento probatorio (sostenendo l'impossibilità di alterare il compendio investigativo principalmente intercettivo e documentale); (ii) violazione dell'art. 291 c.p.p. e nullità dell'ordinanza genetica per omesso interrogatorio di garanzia preventivo, deducendo che la deroga non era giustificata; (iii) con motivi aggiunti, censura l'uso di fatti riferibili a terzi e procedimenti nei quali l'interessato era stato assolto, la mancata valutazione di misure meno afflittive e la reiterazione della doglianza sulla nullità per omesso interrogatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente reiterativo delle stesse doglianze già valutate in sede di riesame, osservando che il Tribunale ha dato risposte adeguate e coerenti alle censure. Sul merito, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, fondato sulla gravità e sulle modalità esecutive delle condotte (uso sistematico di interposizioni fittizie, gestione continuativa del sistema di riciclaggio, intimidazioni documentate nelle intercettazioni) e su precedenti vicende giudiziarie presenti nel casellario. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la deroga all'interrogatorio preventivo, poiché i giudici di merito hanno motivato l'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per trasmissione del vizio di inammissibilità dei motivi originari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
L'articolo è stato interpretato nel senso che il pericolo di reiterazione e il pericolo di inquinamento probatorio possono essere desunti dalle modalità e dalla sistematicità delle condotte contestate; l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di una specifica occasione di reato, ma una valutazione prognostica basata su elementi concreti e sintomatici della personalità e del comportamento del soggetto
art. 291 cod. proc. pen.
La norma sull'interrogatorio di garanzia preventivo non è inderogabile in assoluto: la sua omissione può essere legittima se il giudice, con motivazione adeguata, ha comprovato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. Tale valutazione è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la disposizione che prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità e l'eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere desunta dalle modalità, dalla sistematicità e dalla professionalità con cui sono state poste in essere condotte illecite, anche se tali condotte sono risalenti nel tempo; la mera anzianità temporale non esclude automaticamente l'attualità del pericolo.
- Il rischio di inquinamento probatorio può essere valutato in relazione sia alle prove già raccolte sia a quelle ancora da acquisire; elementi quali pressioni o intimidazioni emerse da intercettazioni costituiscono base legittima per motivare la misura e la deroga all'interrogatorio preventivo.
- In Cassazione non è consentito ribaltare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito tramite motivi generici o reiterativi: i motivi devono essere specifici e dimostrare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili.
- L'omissione dell'interrogatorio di garanzia è rilevante solo se il giudice di merito non ha fornito una motivazione adeguata per la deroga; pertanto, in situazioni analoghe è essenziale valutare se il giudice abbia spiegato concretamente il pericolo che giustifica la deroga.
- Nuovi motivi aggiunti non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari: se il ricorso iniziale è inammissibile, i motivi sopravvenuti saranno a loro volta inammissibili.
- Nei procedimenti cautelari per reati economico-aziendali (riciclaggio, intestazione fittizia ecc.) la prova di un sistema organizzato di interposizioni e il riscontro di intimidazioni o pressioni verso coindagati aumentano la probabilità che il giudice ritenga fondate esigenze cautelari durevoli e l'eventuale esclusione di misure meno afflittive deve essere motivata in modo specifico.
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