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Ordinanza

Ordinanza n. 3447/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento prot. CA/2026/97902 del 25/05/2026 di comunicazione di inefficacia della scia della ricorrente del 13/03/2026; 2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202606039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di inefficacia della SCIA presentata il 13 marzo 2026 per la riduzione della superficie di vendita dell'attività commerciale alimentare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, esercente attività commerciale in un locale sito in Roma, ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha comunicato l'inefficacia della nuova SCIA presentata il 13 marzo 2026, avente a oggetto la riduzione della superficie di vendita dell'attività alimentare da 100 a 37 metri quadrati. La vicenda trae origine da precedenti SCIA relative ad attività alimentare e non alimentare, nelle quali era stata dichiarata una superficie del locale pari a 111 metri quadrati, mentre la Polizia Locale aveva accertato una superficie di 50 metri quadrati. Con determinazione del 29 aprile 2025 il Municipio I aveva disposto la decadenza, la revoca degli effetti giuridici e l'archiviazione di precedenti titoli e comunicazioni, determinazione la cui legittimità era stata confermata dal TAR con sentenza n. 1633 del 28 gennaio 2026. La ricorrente aveva inoltre rinunciato agli effetti di alcune delle precedenti SCIA. La nuova SCIA è stata quindi proposta come variazione o riduzione della superficie di un titolo precedente non più produttivo di effetti. La società ha dedotto l'illegittimità della comunicazione di inefficacia e ne ha chiesto la sospensione cautelare, senza che dal testo emergano ulteriori motivi specifici articolati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che la nuova SCIA intendesse modificare una precedente SCIA che riportava una falsa rappresentazione della superficie dell'attività e alla quale la titolare aveva rinunciato. Una SCIA oggetto di rinuncia non è più produttiva di effetti e non può essere oggetto di variazione o riattivazione. Il TAR ha inoltre richiamato la precedente sentenza n. 1633 del 2026, con la quale aveva preso atto della rinuncia ed escluso che essa potesse determinare la reviviscenza di precedenti SCIA. La determinazione impugnata è stata pertanto ritenuta, allo stato, immune da vizi nella parte in cui ha escluso la riattivazione del titolo. Il Collegio ha aggiunto che una SCIA fondata su una falsa rappresentazione dei fatti e oggetto di rinuncia non è riconducibile, neppure in astratto, al regime ordinario della SCIA; di conseguenza non trova applicazione il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Il termine previsto per l'esercizio dei poteri amministrativi sulla SCIA non si applica quando la fattispecie non è riconducibile al regime legale della SCIA, perché il titolo posto a fondamento della variazione era stato rinunciato e si basava su una falsa rappresentazione dei fatti.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto l'istanza.

Massime di principio

  • Una SCIA alla quale il titolare abbia rinunciato non è più produttiva di effetti e non può essere validamente oggetto di variazione o riattivazione mediante una successiva SCIA.
  • La rinuncia a una SCIA non può determinare la reviviscenza di precedenti SCIA né consentire il recupero degli effetti di un titolo ormai privo di efficacia.
  • Una SCIA fondata su una falsa rappresentazione dei fatti e successivamente rinunciata non può costituire il presupposto per una nuova variazione riconducibile al regime ordinario della SCIA.
  • Quando la fattispecie concreta non è riconducibile al regime legale della SCIA, non trova applicazione il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareEccesso di potere

Testo integrale

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