Cassazione Penale, Ordinanza n. 23877/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto condannato per associazione di tipo mafioso che aveva chiesto il riconoscimento della liberazione anticipata per più semestri di esecuzione della pena. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva accolto solo in parte il reclamo, riconoscendo 45 giorni di liberazione anticipata per un semestre e negando il beneficio per gli altri semestri. Nel ricorso per cassazione il condannato ha sostenuto che il giudice di sorveglianza avesse attribuito rilievo negativo al reato mafioso commesso molti anni prima, ritenendolo ostativo in modo automatico e proiettandone gli effetti su tutti i semestri precedenti, nonostante la condotta intramuraria collaborativa e priva di rilievi. Ha inoltre contestato il diniego per alcuni semestri successivi, deducendo che la valutazione sfavorevole fosse fondata esclusivamente su sanzioni disciplinari, senza una reale considerazione della partecipazione al percorso rieducativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive di quelle già esaminate e respinte dal tribunale di sorveglianza, senza confronto effettivo con la motivazione impugnata. Ha inoltre osservato che, per i semestri ricompresi nel periodo in cui il detenuto risultava appartenere a una consorteria criminale, la motivazione del diniego era coerente con il fatto che una condotta intramuraria regolare non basta, da sola, a dimostrare una reale adesione al trattamento rieducativo se permane l’affiliazione mafiosa. Quanto alle infrazioni disciplinari, il tribunale aveva spiegato in modo ampia e motivato perché esse fossero indice di mancata partecipazione all’opera di rieducazione, e tale argomentazione non era stata specificamente attaccata. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La condanna per associazione di tipo mafioso, riferita a un arco temporale esteso, è stata valorizzata dal giudice di sorveglianza quale dato ostativo alla concessione della liberazione anticipata per i semestri ricompresi nel periodo di perdurante appartenenza alla consorteria criminale.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Nel giudizio di cassazione la censura deve investire uno dei vizi motivazionali tipizzati; la mera riproposizione di questioni già disattese, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, integra aspecificità del motivo.
art. 27 ord. pen.
La liberazione anticipata è collegata alla partecipazione all'opera di rieducazione; la condotta intramuraria regolare, se accompagnata dal perdurare di legami con la criminalità organizzata, non è di per sé sufficiente a dimostrare una reale adesione al trattamento.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, l'appartenenza del condannato a un sodalizio di tipo mafioso può costituire indice ostativo al beneficio quando risulti, in sede di sorveglianza, la perdurante attualità dei legami con la criminalità organizzata e la conseguente mancanza di una reale adesione al trattamento rieducativo.
- La regolare condotta intramuraria non assume valore decisivo in sé, se il quadro complessivo mostra la permanenza di vincoli associativi incompatibili con la finalità rieducativa richiesta per la liberazione anticipata.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza specificamente confutare le ragioni della decisione impugnata.
- L'aspecificità del ricorso per cassazione ricorre quando manca una correlazione effettiva tra le argomentazioni del provvedimento impugnato e quelle sviluppate nel ricorso.
- Quando il giudice di sorveglianza motiva in modo puntuale sul rilievo delle infrazioni disciplinari ai fini della valutazione del percorso rieducativo, il ricorrente deve confrontarsi con tale motivazione; in difetto, la censura resta generica.
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