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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-167/21

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2023. — European Gaming and Betting Association contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Misura statale che proroga talune licenze per giochi d’azzardo concesse dai Paesi Bassi – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà – Diritti procedurali delle parti interessate. — Causa T-167/21

Giurisprudenza europea62021TJ0167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva escluso l’esistenza di un aiuto di Stato nella proroga di licenze per giochi d’azzardo nei Paesi Bassi. La censura decisiva è che la Commissione non aveva esaminato se la misura producesse un vantaggio indiretto per gli organismi di interesse generale destinatari di parte degli introiti delle licenze. Tale omissione ha impedito di escludere l’esistenza di serie difficoltà e di giustificare la chiusura dell’esame preliminare senza procedura formale.

Aiuti di Stato: annullamento della decisione della Commissione che escludeva l’esistenza di un aiuto nella proroga di licenze per giochi d’azzardo nei Paesi Bassi, per mancata istruttoria su un possibile vantaggio indiretto.

La questione giuridica

Se la Commissione, nel chiudere l’esame preliminare senza avviare il procedimento di indagine formale, avesse violato i diritti procedurali della ricorrente non avendo eliminato seri dubbi circa l’esistenza di un aiuto di Stato; in particolare, se avesse omesso di esaminare la possibile sussistenza di un vantaggio indiretto a favore degli organismi di interesse generale destinatari di parte degli introiti delle licenze prorogate, e se tale omissione imponesse l’apertura del procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Principio di diritto

Quando, nel corso dell’esame preliminare di una misura, emergono elementi che avrebbero dovuto indurre la Commissione a verificare se la misura fosse concepita in modo da trasferire i suoi effetti economici secondari a soggetti terzi identificabili, in particolare mediante l’obbligo di riversare parte degli introiti a organismi di interesse generale, la Commissione non può escludere l’esistenza di un aiuto di Stato senza approfondire tale profilo; l’omissione di tale verifica può rivelare serie difficoltà e comporta l’annullamento della decisione di non sollevare obiezioni per violazione dei diritti procedurali delle parti interessate e mancato avvio del procedimento di indagine formale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 24 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Comunicazione della Commissione sulla nozione di "aiuto di Stato" di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Aiuti di Stato e proroga di licenze per giochi d’azzardo nei Paesi Bassi

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla European Gaming and Betting Association contro la decisione con cui la Commissione aveva ritenuto che la proroga di alcune licenze nel settore dei giochi d’azzardo nei Paesi Bassi non costituisse aiuto di Stato. Il Tribunale è chiamato a valutare se la Commissione, fermandosi all’esame preliminare, abbia omesso di aprire il procedimento di indagine formale nonostante l’esistenza di dubbi seri.

Fatti e procedimento amministrativo

La disciplina olandese sul gioco d’azzardo si fonda su un sistema di autorizzazioni esclusive. La ricorrente aveva presentato una denuncia ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/1589, sostenendo che la proroga di licenze esistenti, senza gara aperta e senza corrispettivo di mercato, avesse concesso un aiuto di Stato ai titolari delle licenze.

Nel corso dell’istruttoria la Commissione aveva raccolto osservazioni e informazioni dalle autorità olandesi e dalla denunciante. Nella decisione impugnata aveva concluso che la misura non conferiva vantaggio ai titolari delle licenze, poiché questi erano tenuti a versare gli introiti, al netto delle spese e di un utile ragionevole, a organismi di interesse generale. Per tale ragione aveva escluso l’applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorso era fondato su due motivi:

  • violazione dei diritti procedurali della ricorrente per mancato avvio del procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE;
  • errore manifesto di valutazione nell’escludere l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il Tribunale ha concentrato l’analisi sul primo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la Commissione deve aprire il procedimento formale quando l’esame preliminare non consente di eliminare dubbi obiettivi sulla qualificazione o compatibilità della misura.

Principi applicabili all’esame preliminare

Il Tribunale ricorda che:

  • la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni dipende dall’assenza di dubbi oggettivi;
  • il ricorrente può invocare qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che la valutazione preliminare avrebbe dovuto far sorgere dubbi;
  • l’insufficienza o incompletezza dell’esame è un indizio di serie difficoltà;
  • il giudice verifica non solo gli elementi effettivamente esaminati, ma anche quelli di cui la Commissione avrebbe potuto disporre;
  • il controllo giurisdizionale non è limitato al solo errore manifesto di valutazione, poiché la mancata apertura del procedimento formale può di per sé ledere i diritti procedurali delle parti interessate.

La censura decisiva: il possibile vantaggio indiretto agli organismi destinatari degli introiti

La parte decisiva del primo motivo riguardava la mancata valutazione di un possibile vantaggio indiretto a favore degli organismi di interesse generale ai quali i titolari delle licenze dovevano riversare parte degli introiti.

Il Tribunale osserva che la Commissione era a conoscenza della normativa nazionale che imponeva tale riversamento, e che la propria decisione fondava espressamente l’assenza di vantaggio proprio su quell’obbligo. Tuttavia, la decisione impugnata non affrontava la questione, logicamente distinta, se il meccanismo potesse avvantaggiare indirettamente gli organismi beneficiari finali.

Richiamando la nozione di vantaggio indiretto elaborata nella propria giurisprudenza e nella comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, il Tribunale afferma che la Commissione avrebbe dovuto verificare se la misura fosse concepita in modo da trasferire i suoi effetti a soggetti identificabili diversi dai titolari immediati delle licenze. Poiché questo approfondimento mancava, non era possibile escludere l’esistenza di serie difficoltà.

Ragionamento decisivo e annullamento

Il Tribunale conclude che la Commissione, nella fase di esame preliminare, non aveva istruito adeguatamente il profilo del possibile vantaggio indiretto, benché esso costituisse una caratteristica essenziale del regime olandese. Tale omissione impediva di escludere dubbi seri e rendeva necessaria l’apertura del procedimento di indagine formale.

Di conseguenza, il primo motivo è accolto limitatamente a tale censura; il secondo motivo non viene esaminato. La decisione della Commissione è quindi annullata.

Spese

La Commissione è condannata alle spese della ricorrente. Il Regno dei Paesi Bassi, interveniente, sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statogiochi d’azzardodiritti proceduraliprocedimento di indagine formalevantaggio indiretto

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