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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-677/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 15 November 2023. — Portal Golf Gestión, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark imaster.golf – International registration of the earlier word mark MASTERS – Relative ground for refusal – Article 8(5) of Regulation (EU) 2017/1001 – Repute – Similarity – Link – Unfair advantage – Lack of due cause – Article 95(2) of Regulation 2017/1001. — Case T-677/22

Giurisprudenza europea62022TJ0677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Portal Golf Gestión contro la decisione EUIPO che aveva accolto l'opposizione di Augusta National contro il marchio figurativo ".imaster.golf". Ha ritenuto provata la reputazione del marchio anteriore MASTERS per tornei di golf, nonché la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni e il probabile nesso nel pubblico rilevante. Di conseguenza, ha confermato il rifiuto della registrazione per rischio di vantaggio indebito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

Opposizione al marchio UE figurativo ".imaster.golf": applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 per sfruttamento indebito della reputazione del marchio anteriore MASTERS.

La questione giuridica

Se la registrazione del segno figurativo ".imaster.golf" dovesse essere rifiutata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 per via della reputazione del marchio anteriore MASTERS, in particolare quanto a: pubblico di riferimento, prova della reputazione nell'Unione, somiglianza dei segni, esistenza di un nesso tra i segni, rischio di vantaggio indebito e assenza di giusto motivo; nonché, incidentalmente, se il richiedente potesse contestare la distintività intrinseca del marchio anteriore in sede di opposizione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, basta che il marchio anteriore goda di reputazione nell'Unione in una parte sostanziale del territorio, che i segni siano almeno in parte simili e che il pubblico pertinente sia in grado di collegarli, anche senza rischio di confusione, per integrare il rischio di vantaggio indebito; nel caso di specie, il segno ".imaster.golf" riprende sostanzialmente l'elemento distintivo MASTERS/MASTER e poteva quindi trarre indebitamente beneficio dall'attrattiva del marchio MASTERS. In sede di opposizione non può essere rimessa in discussione la validità intrinseca del marchio anteriore invocando la sua asserita genericità o mancanza di distintività, questione che attiene semmai a un procedimento di nullità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625

Opposizione al marchio UE figurativo ".imaster.golf"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima Commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del marchio figurativo ".imaster.golf". La controversia si inserisce in un procedimento di opposizione fondato sulla reputazione del marchio anteriore MASTERS, invocato da Augusta National, Inc.

Fatti e procedimento amministrativo

Portal Golf Gestión, SA aveva chiesto la registrazione del segno figurativo ".imaster.golf" per prodotti e servizi, poi limitati, delle classi 9, 38, 42 e 45, tutti connessi alla gestione di campi da golf. Augusta National aveva proposto opposizione sulla base del marchio internazionale designante l'Unione n. 1076672, MASTERS, registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41, e reputato notorio per i servizi di organizzazione e intrattenimento legati ai tornei di golf. La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, decisione poi confermata dalla Commissione di ricorso.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla tutela rafforzata dei marchi anteriori con reputazione;
  • l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, richiamato come ulteriore motivo nell'opposizione;
  • l'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in relazione all'ammissibilità e alla valutazione degli elementi di prova. Vengono inoltre menzionati il regolamento di procedura del Tribunale, in particolare l'articolo 106, paragrafo 3, e l'articolo 134, paragrafo 1.

Questioni sollevate dal ricorrente

Il ricorrente contestava, in sostanza:

  • il pubblico di riferimento individuato dalla Commissione di ricorso;
  • la prova della reputazione del marchio MASTERS nell'Unione;
  • il carattere distintivo del termine "masters";
  • la valutazione della somiglianza tra i segni;
  • l'esistenza di un nesso tra i segni;
  • la sussistenza di un vantaggio indebito;
  • l'assenza di un giusto motivo. Sosteneva anche che il termine "masters" fosse descrittivo e quindi privo di distintività, con conseguente impossibilità di fondare l'opposizione su tale segno.

Valutazione del pubblico rilevante

Il Tribunale chiarisce che, nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, il pubblico di riferimento varia a seconda del tipo di pregiudizio allegato. Per il vantaggio indebito, occorre guardare al pubblico dei prodotti o servizi coperti dal marchio successivo; per il nesso tra i segni, rileva un pubblico parzialmente sovrapposto. Nel caso concreto, ha ritenuto che il pubblico pertinente comprendesse professionisti del golf e appassionati di golf, con livello di attenzione elevato. Ha osservato che vi era sovrapposizione almeno per la categoria dei professionisti del golf, inclusi i soggetti coinvolti nella gestione dei campi da golf.

Prova della reputazione del marchio anteriore

Il Tribunale ha confermato che la reputazione va apprezzata alla data del deposito della domanda del marchio contestato e non richiede una notorietà estesa a tutto il territorio dell'Unione, essendo sufficiente una parte sostanziale di esso. Ha ritenuto che gli elementi prodotti da Augusta National fossero complessivamente idonei a dimostrare che MASTERS fosse noto nell'Unione come nome di uno dei tornei di golf più celebri al mondo. In particolare, ha valorizzato:

  • articoli di stampa e riviste in vari Stati membri;
  • dati sugli ascolti televisivi in Germania e Italia;
  • estratti di libri e pagine web;
  • inserzioni pubblicitarie su giornali francesi. Ha escluso che la Commissione di ricorso avesse fondato la propria conclusione su mere conoscenze personali, precisando che le affermazioni sul prestigio del torneo si basavano sulla documentazione agli atti.

Distintività del marchio anteriore e limite dell'opposizione

Il Tribunale ha dichiarato irrilevante la censura con cui il ricorrente sosteneva che "masters" fosse descrittivo o generico. In sede di opposizione, infatti, non si può far valere un motivo di nullità assoluta del marchio anteriore, quale il difetto di distintività, perché tale contestazione deve essere proposta in separato procedimento di nullità. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, occorre comunque riconoscere un certo grado di distintività al marchio anteriore invocato.

Somiglianza tra i segni

Sul piano visivo, il Tribunale ha osservato che il marchio richiesto ".imaster.golf" incorpora sostanzialmente il segno anteriore MASTERS, salvo la lettera finale "s". L'elemento "master" è ben riconoscibile, collocato al centro del segno e evidenziato anche dal colore rispetto agli altri elementi. Sul piano fonetico, ha rilevato che l'elemento comune "master" coincide in larga parte con MASTERS e che, in alcune lingue dell'Unione, la "s" finale non si pronuncia. Sul piano concettuale, ha ritenuto che i segni richiamino entrambi l'idea di "master"/"masters", con i restanti elementi "i" e "golf" percepiti come riferimenti rispettivamente a internet e al golf. La somiglianza concettuale è stata qualificata come debole, ma comunque presente.

Nesso tra i segni e rischio di vantaggio indebito

Il Tribunale ricorda che il nesso non richiede confusione, ma soltanto che il pubblico colleghi mentalmente i due segni. Tale valutazione va compiuta globalmente, tenendo conto di somiglianza dei segni, natura e prossimità dei servizi, pubblico interessato, intensità della reputazione e distintività del marchio anteriore. Nel caso di specie, la reputazione del marchio MASTERS, la somiglianza dei segni e il comune riferimento al mondo del golf rendevano plausibile che il pubblico stabilisse un collegamento. Da ciò derivava anche il rischio che il segno richiesto traesse un vantaggio indebito dall'attrattiva e dagli investimenti promozionali legati a MASTERS, senza necessità di provare un pregiudizio attuale e concreto. Il Tribunale ha respinto anche l'argomento relativo alla pretesa coesistenza con il marchio spagnolo BB MASTER GOLF, osservando che tale coesistenza riguardava solo la Spagna, che quel marchio era stato revocato e che in ogni caso non escludeva il rischio nell'intero territorio dell'Unione.

Assenza di giusto motivo

Il ricorrente non aveva dedotto dinanzi alla Commissione di ricorso alcun giusto motivo idoneo a giustificare l'uso del segno contestato. Il Tribunale ha quindi confermato la conclusione dell'EUIPO anche sotto questo profilo.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità del rifiuto di registrazione del marchio ".imaster.golf" sulla base dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Ha inoltre condannato Portal Golf Gestión, SA a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle di Augusta National, Inc., mentre EUIPO è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionereputazione del marchiosfruttamento indebitodiritto della proprietà intellettuale

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