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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-321/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 15 November 2023. — International Foodstuffs Co. LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark TIFFANY CRUNCH N CREAM – International registration of the earlier figurative mark CRUNCH – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-321/22

Giurisprudenza europea62022TJ0321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di International Foodstuffs contro la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Nestlé alla registrazione di TIFFANY CRUNCH N CREAM. La pronuncia ribadisce i criteri di valutazione della probabilità di confusione, soprattutto quando il segno richiesto incorpora integralmente l’elemento distintivo del marchio anteriore. Rilevano inoltre la debole rilevanza degli elementi aggiuntivi, la preminenza della componente verbale in un segno composto e la forza distintiva acquisita dal marchio anteriore sul mercato. È confermato il rifiuto di registrazione e la condanna alle spese della ricorrente.

Opposizione a registrazione di marchio UE: valutazione della probabilità di confusione tra TIFFANY CRUNCH N CREAM e il precedente marchio figurativo CRUNCH ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se, nel quadro di un’opposizione fondata su un marchio anteriore CRUNCH, la commissione di ricorso abbia correttamente ravvisato una probabilità di confusione tra i segni, tenendo conto della comparazione dei prodotti, della valutazione degli elementi distintivi e dominanti dei segni, della somiglianza visiva e fonetica e della distintività rafforzata del marchio anteriore.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che sussiste probabilità di confusione quando i prodotti sono identici o simili e il segno richiesto riproduce integralmente l’elemento distintivo e dominante del marchio anteriore, anche se il segno complessivo presenta altri elementi aggiuntivi. Nel caso di specie, la ripresa del termine CRUNCH, unita alla somiglianza visiva almeno debole, alla somiglianza fonetica media, all’assenza di similarità concettuale rilevante e alla distintività accresciuta del marchio anteriore per uso, giustificava il rigetto del ricorso e la conferma del rifiuto di registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione a registrazione di marchio UE: TIFFANY CRUNCH N CREAM contro CRUNCH

Il Tribunale dell’Unione europea, Prima Sezione, esamina un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto l’impugnazione contro l’accoglimento di un’opposizione basata sul marchio anteriore figurativo CRUNCH. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in un classico conflitto tra marchi nel settore alimentare.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente è International Foodstuffs Co. LLC, richiedente il marchio verbale dell’Unione europea TIFFANY CRUNCH N CREAM per numerosi prodotti della classe 30. L’interveniente nel giudizio dinanzi al Tribunale è Société des produits Nestlé SA, titolare del marchio anteriore e opponente nel procedimento davanti a EUIPO. L’opposizione era stata inizialmente accolta dalla divisione di opposizione e poi confermata dalla commissione di ricorso.

Oggetto dell’opposizione e segni in conflitto

Il marchio richiesto era composto dalle parole TIFFANY CRUNCH N CREAM. Il marchio anteriore era un segno figurativo registrato a livello internazionale con designazione dell’Unione europea, avente come elemento verbale dominante la parola CRUNCH, presentata con elementi grafici blu. I prodotti interessati rientravano prevalentemente nella classe 30 e comprendevano, per il marchio richiesto, dolciumi, biscotti, torte, cacao, caffè, spezie, salse e altri alimenti; per il marchio anteriore, una gamma più ampia di prodotti alimentari e bevande, sempre nelle classi 29, 30 e 32.

Questioni preliminari di ammissibilità

La società opponente/interveniente contestava l’ammissibilità di alcuni allegati e argomenti asseritamente nuovi. Il Tribunale richiama l’articolo 72 e l’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001, nonché l’articolo 188 del regolamento di procedura, ribadendo che non possono essere introdotti nuovi fatti non dedotti in sede amministrativa, salvo i fatti che EUIPO avrebbe dovuto esaminare d’ufficio. Tuttavia, gli allegati A.6, A.7, A.8 e A.9 sono stati ritenuti ammissibili perché attinenti a elementi già presenti nel contesto fattuale esaminato dalla commissione di ricorso; anche i nuovi argomenti sono stati considerati ammissibili, poiché non mutavano l’oggetto della controversia.

Normativa e criteri applicabili alla probabilità di confusione

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un marchio non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio di protezione del marchio anteriore. La valutazione deve essere globale, considerando l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, il livello di attenzione del pubblico rilevante e la distintività del marchio anteriore.

Pubblico rilevante e comparazione dei prodotti

La valutazione non è contestata sul punto: il pubblico di riferimento è il pubblico generale francese e spagnolo, con livello di attenzione variabile da basso ad medio. I prodotti sono stati considerati, in parte, identici e, in parte, simili in grado variabile. Questo dato ha un peso determinante nell’applicazione del principio di interdipendenza.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

Il Tribunale conferma che, nel marchio richiesto, il termine TIFFANY è distintivo in quanto nome proprio, mentre CREAM ha una debole distintività per il pubblico francese e spagnolo perché richiama i corrispondenti termini in lingua locale. Il termine CRUNCH è invece dotato di distintività intrinseca, perché non può essere considerato parte del vocabolario inglese di base presumibilmente noto al pubblico rilevante e non è ragionevolmente collegato, per quel pubblico, ai corrispondenti termini francese e spagnolo. Inoltre, il Tribunale rileva che la posizione iniziale di TIFFANY non basta, da sola, a renderlo dominante.

Quanto al marchio anteriore, il Tribunale osserva che, nei marchi composti da elementi verbali e figurativi, gli elementi verbali sono normalmente più distintivi di quelli grafici. Le componenti figurative del segno anteriore sono quindi considerate secondarie rispetto alla parola CRUNCH, che resta leggibile e dominante.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, i segni coincidono nell’elemento CRUNCH; divergono invece per TIFFANY, N, CREAM e per gli elementi figurativi del marchio anteriore. La somiglianza è quindi almeno debole. Sul piano fonetico, la pronuncia coincide nella parte CRUNCH, mentre gli altri elementi del marchio richiesto introducono differenze, ma il loro impatto è attenuato dalla debole distintività di CREAM e dalla brevità di N. Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo alla presunta separazione grafica in due parti del termine CRUNCH nel marchio anteriore, ritenendo che si tratti solo di un effetto grafico che non altera la pronuncia.

Sul piano concettuale, nessuno dei due segni, considerati nel loro complesso, ha un significato per la maggior parte del pubblico rilevante; l’unico elemento con un contenuto concettuale percepibile è CREAM, ma esso ha un’incidenza limitata perché evoca un concetto non distintivo.

Distintività rafforzata del marchio anteriore e valutazione globale

La commissione di ricorso aveva accertato, sulla base delle prove di uso, che CRUNCH godeva di distintività rafforzata in Francia e Spagna, almeno per alcuni prodotti della classe 30, grazie a uso intenso e duraturo, vendite, investimenti pubblicitari e sondaggi di mercato. Tale valutazione non è stata più contestata in udienza.

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ritiene che l’identità di alcuni prodotti, la ripresa integrale dell’elemento distintivo CRUNCH, la somiglianza visiva almeno debole, quella fonetica media, l’assenza di una reale somiglianza concettuale e la distintività accresciuta del marchio anteriore siano sufficienti per fondare una probabilità di confusione. Il pubblico potrebbe quindi ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione. La ricorrente International Foodstuffs Co. LLC è condannata alle spese, secondo la regola della soccombenza di cui all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi di rilievo pratico

La pronuncia conferma che, in materia di marchi UE, l’inserimento di un elemento anteriore distintivo all’interno di un segno complesso non esclude il rischio di confusione se tale elemento conserva un ruolo distintivo autonomo e viene integralmente ripreso. Il giudizio va fondato sulla percezione complessiva del consumatore medio, senza sopravvalutare la collocazione iniziale di un termine né gli elementi grafici secondari, soprattutto quando i prodotti sono identici o molto simili e il marchio anteriore ha acquisito una forza distintiva superiore alla media.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazioneprobabilità di confusionedistanza tra segni distintiviprova e ammissibilità nel giudizio di annullamento

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