Cassazione Penale, Ordinanza n. 14057/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha contestato l'erronea valutazione delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse viziata. Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte di appello non avesse risposto alla relativa richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva motivato in modo congruo e logico sulla responsabilità sulla base di un corposo compendio probatorio. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto non fondato, poiché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. era stata formulata in appello in modo del tutto generico e, perciò, era inammissibile; inoltre, la valutazione di non particolare tenuità del fatto, anche in ragione della frantumazione di un vetro per uscire dall'immobile, è stata considerata apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere dedotta in modo specifico e non generico; la valutazione della sua applicabilità, quando fondata su apprezzamenti di merito sulla gravità concreta della condotta, non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
Massime di principio
- Le censure che si limitano a riprodurre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere formulata con allegazioni specifiche e non generiche; in difetto, il giudice di appello può non rispondere espressamente senza incorrere in vizio di motivazione.
- La valutazione circa la particolare tenuità del fatto costituisce apprezzamento tipicamente riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e logica.
- Quando la condotta presenta modalità concrete di una certa gravità, come la rottura di un ostacolo per conseguire o agevolare l'azione criminosa, può essere esclusa la particolare tenuità del fatto.
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