Sentenza del 16/01/2020 n. 197 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Studi di settore - Onere della prova a carico del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento contestato era basato sullo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici degli studi di settore; la società deduceva che la propria gestione era antieconomica e dunque lo standard non poteva essere applicato per il periodo in esame. La questione verteva sull'onere della prova e sulla legittimità dell'accertamento tributario fondato sugli studi di settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore. Ha qualificato il sistema degli studi di settore come un insieme di presunzioni semplici la cui attendibilità non è automaticamente determinata dal solo scostamento numerico, ma nasce e si completa in esito al contraddittorio obbligatorio con il contribuente (la mancanza del quale determina la nullità dell'accertamento). È stato affermato che grava sul contribuente l'onere di provare, con ogni mezzo, l'esistenza di condizioni che giustifichino l'esclusione dall'ambito di applicazione degli standard ovvero la specifica e comprovata realtà economica dell'attività per il periodo considerato. In assenza di tale prova (o di contraddittorio valido), l'accertamento è confermato.
Norme richiamate
Cass. sent. n. 9079/2017
La sentenza interpreta gli studi di settore come presunzioni semplici e stabilisce che la loro gravità e affidabilità si consolidano solo dopo il contraddittorio obbligatorio; inoltre attribuisce al contribuente l'onere pieno della prova per escludere l'applicabilità degli standard o per dimostrare la specificità dell'attività nel periodo.
Massime di principio
- L'accertamento basato sugli studi di settore costituisce una presunzione semplice: non è definitiva in sé, ma può essere confermata se il contribuente non riesce a confutarla nel contraddittorio.
- Il contraddittorio preventivo con il contribuente è obbligatorio: la sua omissione può portare alla nullità dell'atto di accertamento.
- L'onere della prova spetta al contribuente: compete a lui dimostrare, con qualunque mezzo, circostanze che giustifichino l'inapplicabilità degli studi di settore o che descrivano una realtà economica anomala o antieconomica nel periodo.
- Le giustificazioni ammissibili possono riguardare eventi straordinari, scelte gestionali documentate, caratteristiche strutturali dell'impresa o elementi oggettivi che rendano inidoneo l'applicativo degli standard per il caso concreto.
- In pratica, per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe predisporre documentazione probatoria completa (bilanci analitici, giustificativi di spese/entrate non ricorrenti, contratti, estratti conto, perizie tecniche, dichiarazioni testimoniali) e richiedere/partecipare al contraddittorio entro i termini.
- Se il contribuente non produce adeguata prova o non partecipa al contraddittorio, l'accertamento fondato sugli studi di settore è generalmente confermabile dall'amministrazione e dai giudici.
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