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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14252/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l'ente pubblico sostenendo di aver svolto dal 1989 al 2017 attività di operaio agricolo a tempo determinato, con mansioni meccaniche in agricoltura e presso un centro di meccanizzazione agricola, sulla base di una successione di contratti a termine reiterati in modo abusivo. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria. In appello, l'ente aveva ottenuto la riforma della decisione; la Corte territoriale aveva ritenuto valida la notifica dell'appello al domicilio digitale dei difensori e aveva affermato che, nel settore agricolo, la stagionalità non fosse l'unico criterio rilevante per giustificare la deroga alla disciplina del lavoro a termine. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità/improcedibilità dell'appello per difetto di notifica; 2) violazione della disciplina sui contratti a termine, sul limite dei 36 mesi e sulla nozione di attività stagionale; 3) erronea qualificazione delle mansioni come operaio agricolo/stagionale; 4) violazione della normativa speciale regionale siciliana e della contrattazione collettiva; 5) violazione dei criteri di liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ma ha accolto i motivi dal secondo al quarto, ritenendo assorbito il quinto, perché la Corte d'appello aveva applicato in modo non corretto la disciplina sui contratti a termine nel settore agricolo e non aveva proceduto all'accertamento in concreto delle mansioni effettivamente svolte e della loro effettiva stagionalità, né aveva correttamente considerato gli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla notifica dell'appello, ritenendo valida la notificazione al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notifica a uno solo dei procuratori costituiti. Ha invece accolto i motivi di ricorso centrali sulla disciplina del lavoro a termine agricolo, richiamando precedenti recenti e affermando che l'ente pubblico non è imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., che la deroga per attività stagionali opera solo per attività stagionali in senso stretto e che l'elenco delle attività stagionali è tassativo. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la necessità della stagionalità e non aveva verificato in concreto le mansioni svolte dal lavoratore, né la loro riconducibilità alle attività stagionali previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, né gli elementi di prova richiesti al datore di lavoro. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    La censura sulla notifica dell'appello è stata ritenuta infondata perché la notificazione al domicilio digitale del difensore è valida secondo i principi consolidati richiamati dalla Corte.

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

    L'introduzione del domicilio digitale rende valida la notificazione al difensore presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.

  • D.L. n. 179/2012

    Richiamato come fonte della disciplina del domicilio digitale.

  • L. n. 221/2012

    Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 179/2012.

  • D.L. n. 90/2014

    Richiamato come norma modificativa dell'art. 16-sexies.

  • L. n. 114/2014

    Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 90/2014.

  • art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005

    Il difensore è obbligato a comunicare il proprio indirizzo PEC al proprio ordine, che lo inserisce nei pubblici elenchi.

  • D.Lgs. n. 82/2005

    Richiamato quale fonte del sistema del domicilio digitale e dei pubblici elenchi PEC.

  • D.M. n. 44/2011

    Richiamato per il ReGindE, gestito dal Ministero della giustizia.

  • art. 325 c.p.c.

    La notifica della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti è sufficiente ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

  • art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001

    La deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; l'elenco delle attività stagionali è tassativo e non estensibile per analogia.

  • art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001

    La disciplina speciale per i datori di lavoro agricoli non si applica a un ente pubblico non economico che non sia imprenditore agricolo.

  • art. 19 D.Lgs. n. 81/2015

    Norma del sistema dei contratti a termine richiamata per affermare la necessità della stagionalità rigorosamente intesa.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015

    La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine si applica solo ai rapporti stagionali.

  • art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015

    Richiamato nel quadro della disciplina dei contratti a termine e delle relative deroghe.

  • art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015

    Non applicabile all'ente resistente perché non qualificabile come imprenditore agricolo.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata quale parametro della disciplina sul lavoro a termine e sulle tutele contro l'abuso della successione di contratti.

  • art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    La previsione conferma che vi possono essere lavoratori a termine non rientranti nella deroga alla durata massima dei contratti stagionali.

  • art. 2135 c.c.

    L'ente resistente non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi di questa norma.

  • artt. 2 e 3 L.R. Sicilia n. 21/1965

    Richiamati per qualificare l'ente come ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

  • L.R. Sicilia n. 73/1977

    Richiamata quale ulteriore fonte delle competenze dell'ente pubblico agricolo.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    L'elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    Non idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine.

  • artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.

    Richiamati nel quinto motivo per le spese di lite, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo sulle spese e sulla responsabilità aggravata, ma la questione è stata assorbita.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare per relationem i precedenti conformi della Corte.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma sul rito camerale richiamata in apertura della decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata in apertura della decisione.

Massime di principio

  • In materia di notificazioni al difensore, la notificazione eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida anche se il domicilio digitale era stato indicato per le sole comunicazioni di cancelleria; ai fini delle impugnazioni, la notifica a uno solo dei procuratori costituiti è sufficiente a far decorrere il termine.
  • Nel lavoro a termine, la deroga al limite massimo di durata fondata sulla stagionalità richiede che l'attività sia stagionale in senso stretto e che la stagionalità risulti sia dalla causale contrattuale sia dalle prestazioni concretamente svolte.
  • L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa è tassativo e non può essere ampliato per analogia; la ciclicità dell'attività produttiva, da sola, non basta a trasformare in stagionale ogni mansione svolta nell'ambito di un'organizzazione produttiva stagionale.
  • Se il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni, il giudice deve accertare in concreto le attività effettivamente svolte; l'onere di provare che il lavoratore era adibito esclusivamente ad attività stagionali o strettamente accessorie grava sul datore di lavoro.
  • Un ente pubblico non economico che non abbia la qualità di imprenditore agricolo non può beneficiare automaticamente della disciplina speciale dettata per i datori di lavoro dell'agricoltura in tema di contratti a termine.
  • La normativa regionale o collettiva non può introdurre deroghe incompatibili con la disciplina nazionale dei contratti a termine e con i limiti posti dal sistema generale di tutela contro l'abuso della successione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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