Cassazione Penale, Sentenza n. 32983/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 13/09/2022 che aveva confermato la condanna per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe rigettato apoditticamente la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità basandosi sulla presunta incompatibilità ontologica del porto di un coltello con l'istituto e sui precedenti penali dell'imputato, senza analizzare nel dettaglio il tipo di coltello, le modalità e le circostanze concrete della detenzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato la particolare gravità concreta della condotta sulla base di una valutazione complessiva (art. 133 cod. pen.), rilevando che l'imputato aveva portato un coltello con lama di 7 cm in un portaoggetti dell'autovettura, facilmente raggiungibile, e che sussisteva un contesto di commissione coeva di altri reati attestato da precedenti penali (anche per reati connotati da violenza e per stupefacenti). Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis. È stata confermata in sostanza la decisione di merito; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (oltre alla pena comminata in appello: 4 mesi di arresto e 500 euro di ammenda, risultante dal provvedimento impugnato)
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
porto di armi od oggetti atti a offendere
La norma incrimina il porto in luogo pubblico di armi o oggetti atti a offendere; nel caso di specie è stata applicata al porto di un coltello a serramanico con lama di 7 cm
codice penale, art. 131-bis
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
L'art. 131-bis esclude la punibilità per fatti di limitata offensività ma richiede una valutazione globale della fattispecie; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'applicazione in quanto la condotta non risultava "particolarmente tenue"
codice penale, art. 133
criteri di valutazione della colpevolezza e delle modalità della condotta
Ai sensi dell'art. 133 il giudizio sulla tenuità deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; la Corte ha applicato questi criteri per escludere la particolare tenuità
codice di procedura penale, art. 616
condanna al pagamento delle spese del procedimento
Ai sensi dell'art. 616, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento in relazione all'inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Citata per il principio sulla ripartizione degli oneri o sulla valutazione della colpa nel proporre il ricorso; la Cassazione ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere l'aggravio equitativo nel quantificare la somma alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n. 13681/2016 Tushaj; Sez. 1 n. 13630/2019 Papia; Sez. 1 n. 27246/2015 Sing)
Richiamati i precedenti che stabiliscono che la particolare tenuità richiede valutazione complessiva e che il mancato riconoscimento della lieve entità ostacola la declaratoria di esclusione della punibilità; se il fatto è ritenuto non "lieve" dal giudice di merito, non può essere al contempo considerato "particolarmente tenue"
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione globale e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (art. 133). Non è sufficiente affermare la tenuità per il solo genere del reato.
- Il tipo di oggetto (es. coltello, lunghezza della lama), le modalità di detenzione (luogo dove era riposto, immediata raggiungibilità), il contesto (presenza di altre condotte o reati coevi) e i precedenti penali del soggetto sono elementi decisivi: i precedenti sono rilevanti solo se indicativi di una maggiore gravità della condotta oggetto del processo.
- Se il giudice di merito valuta che la condotta non sia di lieve entità o non presenti le caratteristiche della minima offensività, ne consegue in generale l'improponibilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità; la valutazione del giudice di merito su questi profili ha ampia discrezionalità e viene confermata se motivata razionalmente.
- In ricorso va dimostrato concretamente l'errore di valutazione o la mancata considerazione di elementi fondamentali (es. caratteristiche dell'oggetto, circostanze di tempo e luogo, modalità di detenzione). Gli argomenti meramente assertivi circa l'"apoditticità" della motivazione difficilmente superano il controllo di legittimità se la motivazione di merito espone ragioni sensate.
- Nel valutare la tenuità del porto di oggetti atti ad offendere il giudice dovrà considerare anche se è stata riconosciuta o meno la circostanza attenuante della lieve entità: il mancato riconoscimento di questa attenuante ostacola la declaratoria di particolare tenuità.
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