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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11401/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio motivazionale (artt. 273, 275, 284, 285 e 310 c.p.p.), sostenendo che non vi erano elementi di novità rispetto al quadro indiziario originario, anzi che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis e la sentenza irrevocabile per coltivazione e detenzione di 122 piante di cannabis dimostravano l'assenza del reato associativo. Inoltre contestava la motivazione sul rifiuto della sostituzione e chiedeva specifica valutazione della possibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la casa coniugale, con disponibilità da parte della moglie ad accoglierlo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il Tribunale di Palermo aveva correttamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione della misura cautelare: le dichiarazioni rese in sede di 415-bis non sono state ritenute idonee a intaccare il giudicato cautelare formato sulle dichiarazioni etero-accusatorie del collaboratore di giustizia Puccio e sul ricco compendio intercettativo. La Corte ha ritenuto che la richiesta di sostituzione non apportasse elementi nuovi tali da modificare il quadro di gravità indiziaria o le esigenze cautelari; ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa alla mancata motivazione specifica sugli arresti domiciliari con braccialetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter, dato che la decisione non comporta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma sul traffico di stupefacenti in base alla quale è contestata l'associazione finalizzata al traffico; costituisce il reato di riferimento per la misura cautelare.

  • T.U. Stupefacenti, art. 73, commi 1 e 4

    ex art. 73 primo e quarto comma T.U. Stup.

    Norma richiamata per la contestata coltivazione e detenzione (122 piante) che risultava già accertata con sentenza passata in giudicato; tale attività individuale non è stata ritenuta, di per sé, incompatibile con l'appartenenza all'associazione.

  • Codice di procedura penale, art. 415-bis

    art. 415 bis cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese dall'indagato al termine delle indagini ai sensi dell'art. 415-bis non sono state ritenute idonee a costituire una novità capace di scalfire il quadro di gravità indiziaria già formato.

  • Codice di procedura penale, artt. 273, 275, 284, 285, 310

    artt. 273, 275, 284, 285 e 310 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella censura di violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto le doglianze difensive concernenti tali articoli inammissibili o riconducibili a una diversa valutazione degli indizi.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter

    Norma procedurale per gli adempimenti della cancelleria quando la decisione di cassazione non comporta la remissione in libertà dell'imputato.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, Sent. n. 45826/2021)

    Sez. 6, Sentenza n. 45826 del 27/10/2021 - dep. 13/12/2021, D'Ippolito, Rv. 282292

    Principio secondo cui l'organo giudicante in appello cautelare non è tenuto a riesaminare integralmente il quadro probatorio ma a verificare correttezza giuridica e motivazione con riguardo a nuovi fatti.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 11 del 2000)

    Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828

    Principio che vieta alla Corte di Cassazione di sostituirsi al giudice nel riconsiderare il merito degli indizi quando le censure si risolvono in una diversa valutazione dei fatti già esaminati.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare il giudice è limitato a verificare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata, non a riesaminare integralmente il quadro probatorio.
  • Dichiarazioni rese dall'indagato al termine delle indagini (art. 415-bis) non costituiscono automaticamente novità capace di modificare la gravità indiziaria se sussistono altre risultanze probatorie rilevanti (es. dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni).
  • Lo svolgimento parallelo di un'attività individuale di produzione/vendita di stupefacenti non esclude automaticamente la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico: le mansioni possono coesistere e la valutazione compete al giudice di merito.
  • Per ottenere la sostituzione o l'attenuazione di una misura cautelare in presenza di contestazione per reato associativo è necessario apportare elementi nuovi e concreti che dimostrino l'attenuazione del periculum libertatis o la rescissione dei legami associativi.
  • Le censure che consistono in una diversa valutazione del peso degli indizi sono improprie in Cassazione e rischiano di determinare l'inammissibilità del ricorso; le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare sanzioni pecuniarie.
  • La difesa che proponga misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto) deve documentare circostanze concrete e nuove idonee a scongiurare i rischi connessi al reato (pericolo di recidiva, di inquinamento probatorio, di mantenimento dei rapporti criminali), altrimenti la contestazione sarà respinta per carenza di elementi innovativi.

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