Sentenza del 19/09/2017 n. 3646 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Prescrizione breve - Prescrizione ordinaria - Conversione - Termine di impugnazione - Termine di opposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della conversione automatica della prescrizione breve in prescrizione decennale è stata esclusa. Anche dopo la scadenza del termine per opporsi alla cartella, il credito resta soggetto al termine di prescrizione sostanziale originariamente previsto dalla legge, salvo che intervenga una sentenza definitiva o altro titolo giudiziale idoneo a produrre l'effetto previsto dall'articolo 2953 c.c.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se la mancata opposizione, entro il termine perentorio, a una cartella di pagamento notificata per crediti tributari o sanzioni comportasse la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente applicabile in quello ordinario decennale previsto dall'articolo 2953 c.c. Il principio affermato è che la scadenza del termine per impugnare rende il credito irretrattabile, ma non ne modifica automaticamente il termine di prescrizione. La conversione opera solo quando il credito sia consacrato in un titolo giudiziale definitivo; la cartella, essendo un atto amministrativo, non ha efficacia di giudicato.
Norme richiamate
Articolo 2953 del codice civile
Conversione del termine di prescrizione
La conversione della prescrizione breve nel termine ordinario decennale richiede una sentenza di condanna passata in giudicato o altro titolo giudiziale definitivo; non deriva dalla semplice definitività amministrativa della cartella di pagamento.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella rende il credito non più contestabile nel merito, ma non trasforma automaticamente il relativo termine di prescrizione in decennale.
- Per determinare la prescrizione occorre fare riferimento alla natura del credito e al termine sostanziale previsto dalla legge, anche dopo la definitività della cartella.
- L'articolo 2953 c.c. è applicabile quando esiste un titolo giudiziale definitivo, non quando il credito è contenuto soltanto in un atto amministrativo.
- La definitività della cartella produce l'irretrattabilità della pretesa, mentre la prescrizione continua a decorrere secondo il termine applicabile al credito, salvo validi atti interruttivi o un successivo giudicato.
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