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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21105/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna censurando, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., violazione dell'art. 649 c.p.p.: nelle conclusioni scritte in appello aveva allegato sentenze (Tribunale di Pesaro 29/05/2017 e Corte di appello di Ancona 10/01/2019, irrevocabile 08/06/2019) che lo avevano ritenuto autore dei furti relativi all'autovettura e alle targhe, chiedendo quindi che fosse pronunciato il non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; la Corte territoriale invece non ha valutato né motivato su tale richiesta e sui precedenti decisori, pur ritenendo in appello il Lampredi responsabile del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e assolvendo dal reato di riciclaggio per insufficienza di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha omesso di affrontare e motivare la questione sollevata dalla difesa riguardo alle pronunce precedenti potenzialmente incompatibili con l'accertamento della ricettazione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, ordinando che la nuova sezione colmi la lacuna motivazionale e si attenga ai principi di diritto indicati. Non sono state poste spese a carico delle parti.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha confermato che il fatto è stato ricondotto a tale fattispecie in appello, ma l'accertamento della responsabilità per ricettazione è incompatibile se sussistono precedenti decisioni definitive che attribuiscono all'imputato la qualità di autore del reato presupposto (il furto)

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma che dispone il non doversi procedere quando esiste una decisione definitiva che rende invalsa o incompatibile la prosecuzione del procedimento; il difensore aveva chiesto la pronuncia ai sensi di tale articolo sulla base di sentenze pregresse, richiesta che la Corte territoriale doveva esaminare e motivare

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e c))

    Prevede i motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato proposto per vizio di motivazione e per violazione di norme di procedura (omessa valutazione di una questione rilevante), richiamando la possibilità di censurare l'error in procedendo

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme che regolano il contraddittorio scritto e i termini per la richiesta di trattazione orale; il procedimento di appello si è svolto in forma scritta senza trattazione orale e la Corte di cassazione ha comunque ritenuto che le conclusioni scritte depositate dovevano essere valutate dal giudice d'appello

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Giurisprudenza citata per affermare che la Corte di cassazione può accedere agli atti del procedimento per valutare denunzie di error in procedendo (art. 606, comma 1, lett. c))

  • Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019 (Rinaldi, Rv. 277667)

    Giurisprudenza che chiarisce che l'omessa considerazione di una memoria o di una richiesta difensiva non determina automaticamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, ma può configurare un vizio della motivazione qualora la questione fosse devoluta al giudice; qui la mancata valutazione era invece decisiva e ha comportato annullamento

Massime di principio

  • Se la difesa allega sentenze anteriori e definitive che accertano fatti incompatibili con l'imputazione o con il ruolo dell'imputato nel reato presupposto, il giudice del merito deve espressamente valutare e motivare la rilevanza di tali pronunce; il mancato esame può costituire vizio della motivazione e portare all'annullamento con rinvio
  • Quando il reato di ricettazione è contestato, va verificata l'eventuale esistenza di pronunce precedenti che attribuiscono all'imputato la qualità di autore del reato presupposto: se esistono decisioni definitive in tal senso, può essere invocato il non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
  • L'omessa considerazione di argomenti scritti dalla difesa non implica automaticamente nullità: è necessario accertare se la questione fosse decisiva e devoluta al giudice; se lo era, l'assenza di motivazione integra un vizio rimediabile con annullamento
  • Il ricorso per cassazione può essere fondato su violazioni d'instruzione o error in procedendo (art. 606 c.p.p.): la Corte di cassazione può accedere agli atti e valutare omissioni di motivazione anche in processi trattati in forma scritta
  • In giudizi trattati con contraddittorio scritto (art. 610 e 611 c.p.p.) il giudice deve comunque considerare le conclusioni depositate per iscritto; la rinuncia o l'omissione di trattare oralmente non esonera il giudice dall'obbligo di motivare sulle questioni sollevate

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