Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3401/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Romano ha proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti di due magistrati del Tribunale di Vibo Valentia che giudicavano il processo "Rinascita-Scott", sostenendo che gli stessi avevano già valutato posizioni analoghe nel processo "Nemea" e che la Corte d'appello aveva già accolto analoga ricusazione proposta dal coimputato Giuseppe Antonio Accorinti. La ricusazione di Romano è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello per tardività (presentata oltre il termine di tre giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione) e perché la decisione favorevole ad Accorinti non sarebbe estensibile a Romano, essendo non definitiva e fondata su profili soggettivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità di entrambi i motivi. Quanto alla tempestività, la Corte superiore ha confermato la necessità di valutare il momento in cui Romano venne a conoscenza della causa di ricusazione e ha ritenuto che il ricorrente non abbia allegato con precisione tale momento, gravando su di lui l'onere probatorio; ergo la censura è generica e inammissibile. Quanto all'estensibilità della ricusazione accolta per Accorinti, la Corte ha ritenuto che la richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 371/1996 non si applichi automaticamente a tutti i casi di reato a concorso necessario: l'estensione è possibile solo se la precedente pronuncia ha effettivamente valutato la posizione dell'altro imputato in ordine alla sua responsabilità. Nel caso concreto il ricorso non dimostra che la sentenza "Nemea" implicasse un pregiudizio inevitabile sulla posizione di Romano. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Disciplina il termine per proporre la ricusazione: va fatta al più tardi nella fase delle questioni preliminari; se la causa di ricusazione si manifesta successivamente, la dichiarazione va presentata entro tre giorni dalla conoscenza della causa; se la causa è emersa in udienza, va presentata prima della chiusura dell'udienza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del proponente del ricorso in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 371/1996

    Stabilisce che, in talune ipotesi di reato a concorso necessario, la pronuncia sul conto di un concorrente può implicare una valutazione anche sulla posizione degli altri; tuttavia la sua applicazione non è automatica e richiede che la precedente decisione abbia effettivamente valutato la responsabilità dell'altro imputato.

  • Sezioni Unite, sent. n. 36847/2014

    Rilevata nei motivi del ricorso: chiarisce i termini di decorrenza della ricusazione quando la causa diventa nota in udienza; la Corte di Cassazione ha ritenuto il richiamo non decisivo qui, perché presuppone che l'invito ad astenersi sia stato formulato ai magistrati prima della scadenza del termine per proporre la ricusazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del proponente ai fini della determinazione della somma in favore della Cassa delle ammende; qui la Corte ha valutato la manifesta inconsistenza delle doglianze e non ha escluso la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta tempestivamente: se la causa è nota prima del dibattimento va presentata nella fase delle questioni preliminari; se diventa nota successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se emerge in udienza, prima della chiusura dell'udienza.
  • Chi propone ricusazione ha l'onere di allegare con precisione quando e come è venuto a conoscenza della causa che giustifica la ricusazione; l'insufficiente o generica allegazione rende il motivo inammissibile.
  • L'accoglimento della ricusazione di un coimputato non si estende automaticamente a tutti gli altri: l'estensione richiede che la precedente decisione abbia effettivamente e direttamente valutato la posizione dell'altro imputato in ordine alla responsabilità penale.
  • La mera coincidenza di aspetti processuali (es. riconoscimento dell'esistenza di una struttura criminale) non implica necessariamente un pregiudizio automatico sulla responsabilità individuale di altri imputati; per chiedere l'estensione occorre dimostrare il nesso specifico tra la precedente valutazione e la posizione dell'altro imputato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; la manifesta inconsistenza delle doglianze può comportare una maggiorazione della sanzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.