Sentenza n. 3795/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione cautelare a) delle Ricevute di annullamento (cd. scarto) degli effetti delle comunicazioni dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emesse dall'Agenzia delle Entrate in data 24 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031213010246254 per un importo di credito pari ad euro 713.822,85 e 26031213010756284 per un importo di credito pari ad euro 627.039,40 per un totale pari ad euro 1.340862,25; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alla ricevuta di annullamento, emesse in data 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento, mediante scarto, delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relative a crediti da superbonus, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate che disciplina i controlli preventivi antifrode
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito dei controlli preventivi sui profili di rischio previsti dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, ha sospeso e poi considerato non effettuate due comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura, per crediti complessivi indicati in circa 1,34 milioni di euro. In via preliminare hanno sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, qualificando lo scarto come atto amministrativo inibitorio e preventivo, distinto da un accertamento tributario e incidente soltanto sulla modalità di fruizione del credito. Hanno inoltre dedotto l'inapplicabilità dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, perché lo scarto non sarebbe compreso tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Nel merito hanno denunciato: difetto di motivazione, per il mancato rilievo dei dati incoerenti e dello specifico profilo di rischio; violazione del contraddittorio procedimentale; difetto di istruttoria, per l'utilizzo di un controllo meramente automatizzato; violazione dei presupposti tipici dell'art. 122-bis, non essendo stata indicata la concreta ipotesi di rischio riscontrata; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché la mancata indicazione dell'anomalia avrebbe impedito la correzione o la tempestiva ripresentazione della comunicazione. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice tributario. La controversia riguarda infatti una sequenza funzionalmente unitaria diretta alla fruizione di un'agevolazione fiscale: maturazione della detrazione, esercizio dell'opzione ex art. 121, comunicazione telematica, eventuale sospensione e successivo scarto. Lo scarto, pur non costituendo un accertamento definitivo sulla spettanza del superbonus e pur avendo finalità preventiva antifrode, incide direttamente sulla fruizione dell'agevolazione, impedendo l'emersione e la circolazione del credito nel cassetto fiscale. Nel caso concreto, poiché il condominio aveva ricevuto integralmente lo sconto in fattura e non aveva effettuato il pagamento mediante bonifico parlante, lo scarto precludeva in concreto anche la fruizione ordinaria della detrazione, con effetto sostanzialmente equivalente al diniego dell'agevolazione. L'atto è quindi riconducibile alla categoria del diniego o della revoca di agevolazioni prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992. La tassatività dell'elenco degli atti impugnabili è stata intesa in senso estensivo, riferendola alle categorie di atti e non al nomen iuris. La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo non mutano la natura tributaria del rapporto; né è decisiva la qualificazione della posizione come diritto soggettivo o interesse legittimo, poiché la giurisdizione tributaria è esclusiva per materia. L'impugnazione contestuale del provvedimento generale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate non ha radicato la giurisdizione amministrativa, perché erano stati impugnati anche gli atti individuali applicativi a contenuto tributario. Il TAR ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando la competenza della corte di giustizia tributaria di primo grado e consentendo la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Disciplina la detrazione fiscale per gli interventi agevolati, costituendo la base del beneficio fiscale oggetto della controversia.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente, in luogo della detrazione diretta, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; la relativa comunicazione rende operativa la modalità alternativa di fruizione.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere preventivamente le comunicazioni in presenza di profili di rischio e, se questi risultano confermati, di considerarle non effettuate.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
Lo scarto della comunicazione di opzione è riconducibile alla categoria degli atti tributari impugnabili come diniego di agevolazione, anche se formalmente denominato ricevuta di annullamento o scarto.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
La giurisdizione tributaria è esclusiva per materia e dipende dalla natura tributaria del rapporto, non dalla qualificazione della posizione soggettiva come diritto o interesse legittimo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
Massime di principio
- La controversia relativa allo scarto di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito derivante da un'agevolazione fiscale appartiene alla giurisdizione tributaria quando l'atto incide sulla fruizione, sull'emersione o sulla circolazione del credito d'imposta.
- La finalità preventiva e antifrode del controllo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 non attribuisce natura amministrativa alla controversia, perché il potere di sospensione e scarto opera comunque all'interno del rapporto tributario relativo alla fruizione dell'agevolazione.
- Ai fini della giurisdizione tributaria, lo scarto della comunicazione di opzione può essere ricondotto alla categoria del diniego o della revoca di agevolazioni prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992; l'elencazione degli atti impugnabili va riferita alle categorie sostanziali degli atti e non esclusivamente al loro nomen iuris.
- L'impugnazione congiunta di un atto generale o presupposto dell'amministrazione fiscale e dell'atto individuale applicativo a contenuto tributario non radica la giurisdizione del giudice amministrativo quando l'oggetto principale della controversia resta il rapporto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto ai fini della decisione e, se necessario, disapplicarlo.
- Quando lo sconto in fattura è stato integralmente applicato e il beneficiario non ha effettuato il pagamento con bonifico parlante, lo scarto della comunicazione può precludere in concreto ogni forma di fruizione dell'agevolazione, assumendo effetti sostanzialmente equivalenti al diniego del beneficio fiscale.
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