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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2020 della Commissione, del 4 settembre 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 a seguito della notifica, da parte degli Stati Uniti, di due nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel South Dakota. Sono aggiunte due zone soggette a restrizioni, US-2.1403 e US-2.1404, per le quali viene sospeso o limitato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale, carni fresche di pollame e selvaggina da penna secondo le categorie indicate negli allegati modificati. L’atto si applica direttamente e con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione.

Sospensione dell’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli provenienti da due nuove zone del South Dakota, negli Stati Uniti, colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite provenienti da paesi terzi, con specifico riferimento agli Stati Uniti. Modifica gli elenchi e le descrizioni delle zone statunitensi contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, incidendo rispettivamente sull’ingresso di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche riguardano le zone US-2.1403 e US-2.1404, situate nello Stato del South Dakota, delimitate da aree circolari di 10 km attorno a stabilimenti colpiti da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati il 20 e il 21 agosto 2026. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica delle autorizzazioni all’ingresso di prodotti avicoli dagli Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2020 modifica gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in materia di ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi. L’intervento è motivato dalla comparsa di due nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nello Stato statunitense del South Dakota e dalla necessità di proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione.

Base normativa e contesto

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, in particolare sull’articolo 230, paragrafo 1, e sull’articolo 232, paragrafo 1, lettera b). Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni di sanità animale applicabili alle partite provenienti da paesi terzi o territori, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 individua i paesi, territori e le relative zone da cui l’ingresso nell’Unione è autorizzato.

Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 riguardano, rispettivamente:

  • le partite di pollame e di materiale germinale di pollame;
  • le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.

Focolai di influenza aviaria e misure statunitensi

Il 27 agosto 2026 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione due nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nel South Dakota. I focolai erano stati confermati mediante analisi di laboratorio RT-PCR:

  • il primo il 20 agosto 2026;
  • il secondo il 21 agosto 2026.

L’autorità veterinaria statunitense ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha applicato una politica di abbattimento totale per contenere la malattia e limitarne la diffusione. Le informazioni epidemiologiche e le misure adottate sono state esaminate dalla Commissione, che ha ritenuto necessario modificare gli elenchi dell’Unione con effetto urgente.

Zona US-2.1403

La zona US-2.1403 è aggiunta alle voci relative agli Stati Uniti nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento (UE) 2021/404.

La delimitazione territoriale è la seguente:

  • Stato: South Dakota;
  • contea: Brule County;
  • denominazione locale: Brule 06;
  • area: zona circolare di 10 km di raggio;
  • punto nord: coordinate GPS 98.8098303° W, 43.6144533° N.

Per l’allegato V, la zona è associata alle categorie BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20, con indicazioni N e P1 e data di riferimento 20 agosto 2026.

Per l’allegato XIV, la zona è associata alle categorie POU e RAT, con indicazioni N e P1 e data 20 agosto 2026, nonché alla categoria GBM, con indicazione P1 e la medesima data.

Zona US-2.1404

La zona US-2.1404 è aggiunta alle medesime sezioni degli allegati V e XIV.

La delimitazione territoriale è la seguente:

  • Stato: South Dakota;
  • contea: Edmunds County;
  • denominazione locale: Edmunds 20;
  • area: zona circolare di 10 km di raggio;
  • punto nord: coordinate GPS 99.0962431° W, 45.6562724° N.

Per l’allegato V, la zona è indicata con N e P1 e con data di riferimento 21 agosto 2026.

Per l’allegato XIV, la zona è associata alle categorie POU e RAT, con indicazioni N e P1 e data 21 agosto 2026, nonché alla categoria GBM, con indicazione P1 e la medesima data.

Effetti per l’ingresso nell’Unione

L’inserimento delle due zone negli allegati del regolamento (UE) 2021/404 determina l’applicazione delle condizioni e delle restrizioni previste per le rispettive categorie di prodotti. In concreto, gli operatori devono verificare, prima dell’avvio delle partite dagli Stati Uniti, la zona di origine e la categoria merceologica, confrontandole con le voci aggiornate degli allegati V e XIV.

Le modifiche riguardano sia il pollame e il relativo materiale germinale sia le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La disciplina si applica alle zone specificamente individuate nel South Dakota e non introduce una modifica generale dell’autorizzazione relativa all’intero territorio degli Stati Uniti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale. La Commissione ha previsto un’applicazione urgente in ragione della necessità di reagire tempestivamente ai nuovi focolai di influenza aviaria.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento.

Nuova zona US-2.1403

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, la zona US-2.1403 è inserita per le categorie BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20, con indicazione N, P1 e data 20 agosto 2026. La zona è situata nel Brule County, South Dakota, ed è definita come un’area circolare di 10 km di raggio con punto nord alle coordinate 98.8098303° W, 43.6144533° N.

Nuova zona US-2.1404

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, la zona US-2.1404 è inserita con indicazione N, P1 e data 21 agosto 2026. La zona è situata nell’Edmunds County, South Dakota, ed è definita come un’area circolare di 10 km di raggio con punto nord alle coordinate 99.0962431° W, 45.6562724° N.

Prodotti avicoli e selvaggina interessati

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, per la zona US-2.1403 sono indicate le categorie POU e RAT con N, P1 e data 20 agosto 2026, nonché la categoria GBM con P1 e la stessa data. Per la zona US-2.1404 sono indicate le categorie POU e RAT con N, P1 e data 21 agosto 2026, nonché la categoria GBM con P1 e la stessa data.

Base sanitaria e misure di contenimento

Le modifiche conseguono alla notifica statunitense del 27 agosto 2026 relativa a due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati rispettivamente il 20 e il 21 agosto 2026. Gli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio con paesi terzicontrolli veterinari

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