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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2016 della Commissione, del 2 settembre 2026, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta Vin de Savoie / Savoie a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2016 approva la modifica dell’Unione del disciplinare della DOP «Vin de Savoie / Savoie». La domanda, presentata dalla Francia e pubblicata il 7 maggio 2026, non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare della DOP vitivinicola «Vin de Savoie / Savoie».

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda la denominazione di origine protetta vitivinicola «Vin de Savoie / Savoie» e approva la modifica dell’Unione del relativo disciplinare, presentata dalla Francia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica in tutti gli Stati membri, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. La domanda era stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 ed è stata trattata secondo il regime transitorio richiamato dall’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 97, paragrafo 3, e l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non sono state presentate opposizioni.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP «Vin de Savoie / Savoie»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2016 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta vitivinicola «Vin de Savoie / Savoie». L’atto è adottato nell’ambito del sistema dell’Unione relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143.

Oggetto e denominazione interessata

L’articolo 1 approva la modifica dell’Unione del disciplinare della DOP «Vin de Savoie / Savoie», nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento non riproduce il contenuto tecnico della modifica, ma si limita ad approvarla mediante rinvio alla pubblicazione ufficiale del relativo disciplinare.

Presentazione e pubblicazione della domanda

La domanda di approvazione è stata presentata dalla Francia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. In ragione di tale circostanza, la procedura è stata esaminata secondo il regime richiamato dall’articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea mediante la comunicazione GU C, C/2026/2613, del 7 maggio 2026.

Procedura di opposizione

La Commissione dichiara che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione. Il riferimento procedurale è l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

L’assenza di opposizioni ha consentito alla Commissione di approvare la modifica del disciplinare senza ulteriori adempimenti procedurali indicati nel regolamento.

Effetti per operatori e professionisti

Con l’approvazione europea, la modifica entra nel quadro giuridico della DOP «Vin de Savoie / Savoie». Gli operatori interessati alla produzione, trasformazione, commercializzazione o certificazione dei prodotti designati con tale denominazione devono fare riferimento al disciplinare modificato nella versione pubblicata ufficialmente.

Il regolamento fornito non specifica il contenuto delle modifiche tecniche al disciplinare, né indica nuovi requisiti produttivi, geografici, analitici, di etichettatura o di controllo. Tali elementi devono essere ricavati dalla pubblicazione del disciplinare oggetto di approvazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è stato adottato il 2 settembre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 settembre 2026. Ai sensi dell’articolo 2, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

  • L’entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  • Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
  • Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

La procedura richiama inoltre:

  • il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare gli articoli 97, paragrafo 3, e 105;
  • il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare gli articoli 17, 21, paragrafo 2, e 90, paragrafo 2;
  • la pubblicazione della domanda nella GU C, C/2026/2613, del 7 maggio 2026.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione di origine protetta «Vin de Savoie / Savoie».

Base giuridica e regime procedurale

La domanda è stata presentata dalla Francia e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. In applicazione dell’articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La procedura è stata trattata anche ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.

Assenza di opposizioni

Non è stata presentata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti vitivinicoliagricolturaprocedura di modifica dei disciplinari

Testo integrale

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