Regolamento (UE) 2026/1975
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 della Commissione, dell’8 settembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra in determinate apparecchiature utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento concede, per quattro anni, una deroga ai divieti previsti dall’allegato IV del regolamento (UE) 2024/573 per determinati essiccatori d’aria a refrigerazione utilizzati negli impianti ad aria compressa. La deroga riguarda apparecchiature contenenti o dipendenti da gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150, purché correttamente etichettate. La Commissione ha ritenuto che non siano ancora disponibili alternative tecnicamente praticabili per tutte le applicazioni e che l’assenza della deroga comporterebbe costi sproporzionati.
Deroga temporanea ai divieti di immissione sul mercato di apparecchiature contenenti gas fluorurati utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa
Ambito di applicazione
Si applica, in tutti gli Stati membri, all’immissione sul mercato di essiccatori d’aria a refrigerazione utilizzati per l’essiccazione dell’aria compressa: refrigeratori fissi con capacità nominale fino a 12 kW inclusi; apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria con capacità nominale fino a 12 kW inclusi; e apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria con capacità superiore a 12 kW e inferiore a 50 kW. Sono comprese le apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150. La deroga opera dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 e richiede l’etichettatura conforme all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.
Deroga temporanea per gli essiccatori d’aria a refrigerazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 autorizza una deroga temporanea ai divieti di immissione sul mercato stabiliti dal regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra. La misura è motivata dalla temporanea indisponibilità di alternative tecnicamente praticabili per l’intera gamma delle applicazioni industriali e dal rischio che l’applicazione immediata dei divieti determini costi e rischi operativi sproporzionati.
Contesto normativo e motivazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l’immissione sul mercato di refrigeratori fissi con capacità nominale fino a 12 kW che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150, salvo l’eccezione relativa ai requisiti di sicurezza nel sito di attività. Dalla stessa data, l’allegato IV, punto 8, lettere b) e d), introduce divieti analoghi per determinate apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria.
Nel febbraio 2026 le autorità tedesche competenti hanno presentato alla Commissione una richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573. La richiesta riguarda gli essiccatori d’aria a refrigerazione impiegati per rimuovere l’umidità dagli impianti ad aria compressa, componenti utilizzati in numerosi settori industriali.
La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573, poiché non risultano ancora disponibili alternative tecnicamente praticabili per tutte le applicazioni e l’assenza della deroga comporterebbe costi sproporzionati. La transizione verso refrigeranti con GWP inferiore a 150 richiede inoltre lo sviluppo e la convalida di nuove soluzioni di sicurezza e modifiche progettuali, anche per ridurre la carica di refrigerante.
Ambito oggettivo della deroga
La deroga riguarda esclusivamente apparecchiature utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa, qualificabili come essiccatori d’aria a refrigerazione. Sono comprese le apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150.
In particolare, l’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato delle seguenti categorie:
- refrigeratori fissi con capacità nominale fino a 12 kW inclusi, in deroga all’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573;
- apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi, in deroga all’allegato IV, punto 8, lettera b);
- apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria con capacità nominale superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW, in deroga all’allegato IV, punto 8, lettera d).
La formulazione limita la deroga alle apparecchiature destinate all’essiccazione dell’aria compressa e non autorizza in via generale l’immissione sul mercato di tutte le apparecchiature di refrigerazione o condizionamento rientranti nelle categorie sopra indicate.
Condizione di etichettatura
L’immissione sul mercato è autorizzata esclusivamente a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. L’obbligo si applica a tutte e tre le categorie coperte dalla deroga.
Pertanto, la deroga non elimina gli obblighi di informazione e identificazione previsti dal regolamento di base per le apparecchiature contenenti gas fluorurati o il cui funzionamento dipende da tali gas. Per gli operatori economici, la verifica della corretta etichettatura costituisce una condizione di conformità dell’immissione sul mercato.
Durata e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la deroga si applica per il periodo espressamente stabilito dall’articolo 2:
- inizio dell’applicazione: 1° gennaio 2027;
- fine dell’applicazione: 31 dicembre 2030.
La durata complessiva è quindi di quattro anni. Il periodo è stato ritenuto dalla Commissione adeguato e proporzionato per assicurare la continuità delle operazioni industriali e consentire lo sviluppo e la diffusione di alternative conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2024/573.
Natura giuridica e destinatari pratici
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non richiede, quindi, un atto nazionale di recepimento.
La misura rileva principalmente per fabbricanti, importatori, distributori e altri operatori coinvolti nell’immissione sul mercato degli essiccatori d’aria a refrigerazione interessati. Gli operatori dovranno verificare cumulativamente:
- la destinazione dell’apparecchiatura all’essiccazione dell’aria compressa;
- la categoria e la capacità nominale dell’apparecchiatura;
- la presenza o dipendenza funzionale da gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150;
- la corretta etichettatura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573;
- il rispetto del periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2030.
Rapporti con il regolamento (UE) 2024/573
Il regolamento (UE) 2026/1975 non modifica in via generale il regolamento (UE) 2024/573, ma introduce una deroga puntuale ai divieti contenuti nell’allegato IV, punto 7, lettera b), e punto 8, lettere b) e d). Restano applicabili gli altri requisiti previsti dal regolamento (UE) 2024/573, compreso l’obbligo di etichettatura richiamato dall’articolo 12, paragrafo 2.
Disposizioni principali
Deroga per refrigeratori fissi fino a 12 kW
L’articolo 1, paragrafo 1, deroga all’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 e autorizza l’immissione sul mercato di refrigeratori fissi con capacità nominale fino a 12 kW inclusi, utilizzati come essiccatori d’aria a refrigerazione, se contengono o dipendono da gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150. È obbligatoria l’etichettatura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.
Deroga per apparecchiature autonome fino a 12 kW
L’articolo 1, paragrafo 2, deroga all’allegato IV, punto 8, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 e autorizza l’immissione sul mercato di apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria con capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi, utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa e contenenti o dipendenti da gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150, a condizione che siano debitamente etichettate.
Deroga per apparecchiature autonome oltre 12 kW e sotto 50 kW
L’articolo 1, paragrafo 3, deroga all’allegato IV, punto 8, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573 e autorizza l’immissione sul mercato di apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria con capacità nominale superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW, utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa e contenenti o dipendenti da gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150, purché etichettate conformemente all’articolo 12, paragrafo 2.
Durata e periodo di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030.
Effetti giuridici
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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