Regolamento (UE) 2026/2017
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2017 della Commissione, del 2 settembre 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Brânză frământată de Teaca (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/2017 iscrive «Brânză frământată de Teaca» come indicazione geografica protetta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione segue la pubblicazione della domanda rumena e l’assenza di opposizioni entro la procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.
Iscrizione dell’indicazione geografica «Brânză frământată de Teaca» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda l’indicazione geografica «Brânză frământată de Teaca», oggetto di una domanda di registrazione presentata dalla Romania ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 9 settembre 2026. Non sono previste esclusioni o deroghe.
Iscrizione dell’indicazione geografica «Brânză frământată de Teaca»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2017 della Commissione, adottato il 2 settembre 2026, completa la procedura di registrazione dell’indicazione geografica rumena «Brânză frământată de Teaca» come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina, tra l’altro, le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli.
Procedura di registrazione
La domanda di registrazione è stata presentata dalla Romania e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. A seguito della pubblicazione, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del medesimo regolamento.
L’assenza di opposizioni ha consentito alla Commissione di procedere all’iscrizione dell’indicazione nel registro dell’Unione, sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.
Iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 del regolamento dispone che «Brânză frământată de Teaca» sia iscritta come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Il regolamento non contiene una descrizione del prodotto, del territorio delimitato, del disciplinare o delle condizioni specifiche di utilizzazione della denominazione; esso si limita a formalizzare l’iscrizione dell’indicazione nel registro dell’Unione.
Efficacia territoriale e applicazione
Il regolamento ha portata generale nell’ordinamento dell’Unione. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento mediante normativa nazionale.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 settembre 2026. Ai sensi dell’articolo 2, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Rapporti con altri atti dell’Unione
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. Tale regolamento modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.
Disposizioni principali
Base giuridica e procedura di registrazione
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda rumena era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, e non sono state presentate opposizioni ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.
Iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Brânză frământată de Teaca» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 set 2026Regolamento (UE) 2026/2016
- Regolamento · 3 set 2026Regolamento (UE) 2026/2029
- Regolamento · 4 set 2026Regolamento (UE) 2026/2020
- Regolamento · 28 ago 2026Regolamento (UE) 2026/1963
- Regolamento · 7 set 2026Regolamento (UE) 2026/1968
- Regolamento · 8 set 2026Regolamento (UE) 2026/1976
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →