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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1976

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1976 della Commissione, dell’8 settembre 2026, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva pyraclostrobin in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32026R1976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova, alle condizioni specificate negli allegati, l’approvazione del pyraclostrobin quale sostanza attiva utilizzabile nei prodotti fitosanitari, per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2041. Sono stabiliti requisiti di purezza e limiti massimi per le impurezze dimetilsolfato e toluene, nonché prescrizioni per la valutazione dei coformulanti, dei rischi per gli organismi acquatici e dell’esposizione dei consumatori. Il richiedente deve inoltre fornire entro il 12 settembre 2028 informazioni di conferma sul metabolita 500M07 e sugli effetti dei processi di trattamento delle acque.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva pyraclostrobin e aggiornamento del relativo elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva pyraclostrobin utilizzata nei prodotti fitosanitari e agli Stati membri incaricati di autorizzare tali prodotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ha portata territoriale nell’Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE. L’approvazione è rinnovata dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2041. Il regolamento non mantiene la precedente limitazione degli impieghi della sostanza alle sole funzioni di fungicida e fitoregolatore.

Rinnovo dell’approvazione del pyraclostrobin

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1976 rinnova l’approvazione del pyraclostrobin ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificando contestualmente il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il rinnovo interviene a seguito della procedura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, della valutazione svolta dalla Germania quale Stato membro relatore e dall’Ungheria quale Stato membro correlatore e delle conclusioni dell’EFSA del 29 gennaio 2025, secondo cui i prodotti fitosanitari contenenti pyraclostrobin sono prevedibilmente conformi ai criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ambito e durata dell’approvazione

L’approvazione riguarda la sostanza attiva pyraclostrobin destinata all’impiego nei prodotti fitosanitari. La nuova approvazione decorre dal 1° ottobre 2026 e scade il 30 settembre 2041. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

La valutazione del rischio è stata effettuata sulla base di un numero limitato di impieghi rappresentativi. Tuttavia, tale circostanza non limita gli impieghi per i quali gli Stati membri possono autorizzare prodotti fitosanitari contenenti pyraclostrobin. Per questo motivo non viene mantenuta la precedente restrizione che consentiva l’uso della sostanza soltanto come fungicida e fitoregolatore.

Identificazione, purezza e impurezze

L’allegato I identifica la sostanza come segue:

  • nome comune: pyraclostrobin;
  • numero CAS: 175013-18-0;
  • numero CIPAC: 657;
  • denominazione IUPAC: 2-({[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]ossi}metil)-N-metossicarbanilato di metile;
  • purezza minima: almeno 980 g/kg.

Per garantire che la sostanza tecnica non comporti effetti nocivi sulla salute umana, sono fissati limiti massimi per le impurezze rilevanti sotto il profilo tossicologico:

  • dimetilsolfato (DMS): massimo 0,001 g/kg;
  • toluene: massimo 8 g/kg.

Valutazione dei prodotti fitosanitari da parte degli Stati membri

Ai sensi delle condizioni collegate all’approvazione, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del pyraclostrobin, in particolare delle appendici I e II.

La valutazione nazionale dei prodotti fitosanitari deve prestare particolare attenzione a:

  • coformulanti presenti nei prodotti contenenti pyraclostrobin, applicando anche i criteri per l’identificazione dei coformulanti inaccettabili previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/574;
  • esposizione degli organismi acquatici ai metaboliti rilevanti nei comparti dell’acqua e dei sedimenti e protezione di tali organismi;
  • rischio per i consumatori derivante dall’esposizione ai metaboliti del pyraclostrobin, con particolare riferimento ai metaboliti 500M07 e 500M54 per l’impiego sulle uve;
  • rischio per l’ambiente acquatico connesso ai metaboliti BF 500–15 e 500M58.

Le condizioni d’impiego dei prodotti devono prevedere, ove necessario, appropriate misure di mitigazione del rischio.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA, entro il 12 settembre 2028, due categorie di informazioni di conferma:

  • dati sul profilo di tossicità del metabolita 500M07, destinati a confermare le definizioni di residuo utilizzate nella valutazione del rischio per i prodotti di origine vegetale e animale;
  • dati sugli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui del pyraclostrobin e dei suoi metaboliti identificati, potenzialmente presenti nelle acque di superficie utilizzate per produrre acqua potabile.

La seconda richiesta tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche sviluppate durante la procedura di valutazione, incluse quelle risultanti dal documento di orientamento ECHA-EFSA del 2023 sull’impatto dei processi di trattamento delle acque sui residui delle sostanze attive e dei loro metaboliti.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare:

  • nella parte A è soppressa la voce 81 relativa al pyraclostrobin;
  • nella parte B è inserita la nuova voce 182 relativa al pyraclostrobin.

La nuova voce riproduce l’identificazione della sostanza, i requisiti di purezza, i limiti per dimetilsolfato e toluene, il periodo di approvazione e le condizioni specifiche sopra indicate.

Procedura di rinnovo e valutazioni scientifiche

La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini alla Germania e all’Ungheria ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il fascicolo è stato ritenuto ammissibile e il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo è stato presentato all’EFSA e alla Commissione il 19 febbraio 2018.

A seguito della richiesta dell’EFSA del 29 novembre 2019, il richiedente ha prodotto informazioni supplementari sulle potenziali proprietà di interferente endocrino del pyraclostrobin, valutate secondo i criteri dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, introdotti dal regolamento (UE) 2018/605. Il progetto aggiornato di rapporto valutativo è stato reso disponibile l’8 giugno 2022. L’EFSA ha successivamente concluso che non risultavano settori critici che destassero preoccupazione.

Entrata in vigore e coordinamento con la precedente proroga

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° ottobre 2026. La precedente proroga disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1826 aveva esteso il periodo di approvazione fino al 15 dicembre 2026; poiché la decisione sul rinnovo è stata adottata prima di tale scadenza prorogata, il nuovo regolamento si applica anteriormente a essa, a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’articolo 1 rinnova l’approvazione del pyraclostrobin alle condizioni stabilite nell’allegato I. La sostanza è approvata dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2041.

Identificazione e purezza della sostanza

Il pyraclostrobin è identificato con numero CAS 175013-18-0 e numero CIPAC 657; la denominazione IUPAC è 2-({[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]ossi}metil)-N-metossicarbanilato di metile. La purezza minima è pari a 980 g/kg.

Limiti alle impurezze rilevanti

Nella materia tecnica il dimetilsolfato (DMS) non deve superare 0,001 g/kg e il toluene non deve superare 8 g/kg.

Valutazione nazionale dei prodotti fitosanitari

Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni della relazione sul rinnovo e prestare particolare attenzione ai coformulanti, all’esposizione e alla protezione degli organismi acquatici, ai rischi per i consumatori derivanti dai metaboliti 500M07 e 500M54 e ai rischi per l’ambiente acquatico connessi ai metaboliti BF 500–15 e 500M58. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Informazioni di conferma

Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, entro il 12 settembre 2028, informazioni sul profilo di tossicità del metabolita 500M07, per confermare le definizioni di residuo ai fini della valutazione del rischio per prodotti di origine vegetale e animale, nonché informazioni sugli effetti dei processi di trattamento delle acque sui residui del pyraclostrobin e dei suoi metaboliti potenzialmente presenti nelle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce 81 relativa al pyraclostrobin è soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita nella parte B come voce 182, con le medesime condizioni di approvazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareprotezione della salute umanaprotezione dell’ambientesostanze chimiche

Testo integrale

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