Regolamento (UE) 2026/1968
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1968 della Commissione, del 7 settembre 2026, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva fosfina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione della fosfina/fosfano, con purezza minima di 970 g/kg, dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2041, modificando di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’impiego è subordinato a rigorose misure di mitigazione del rischio, tra cui l’uso esclusivo in locali a tenuta di gas, il controllo delle concentrazioni di PH3, il filtraggio dei residui e il divieto di rimozione o trasporto dei prodotti prima del completamento della fumigazione. Il richiedente deve inoltre trasmettere entro il 28 settembre 2028 informazioni di conferma sulla potenziale genotossicità della sostanza.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosfina/fosfano per l’impiego nei prodotti fitosanitari e definizione delle relative condizioni d’uso e informazioni di conferma
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva fosfina, identificata anche come fosfano, impiegata nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato e autorizzati negli Stati membri dell’Unione europea. L’approvazione è rinnovata dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2041, con condizioni volte a eliminare l’esposizione di esseri umani, animali e ambiente. Le prescrizioni riguardano in particolare fumigazioni effettuate in camere o locali a tenuta di gas, da parte di personale autorizzato e formato. Il regolamento non disciplina direttamente le singole autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari, ma impone agli Stati membri di includere specifiche condizioni e restrizioni nelle relative autorizzazioni.
Rinnovo dell’approvazione della fosfina/fosfano
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1968 rinnova, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’approvazione della sostanza attiva fosfina, già approvata come fosfano. La decisione tiene conto della valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e della procedura di rinnovo svolta secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, applicabile alla procedura in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
L’Autorità ha individuato un aspetto critico relativo alla potenziale genotossicità, in particolare alla clastogenicità, della fosfina. Tale criticità non impedisce il rinnovo poiché, secondo la valutazione, l’applicazione delle misure di mitigazione previste elimina l’esposizione di esseri umani, animali e ambiente alla sostanza.
Identificazione e durata dell’approvazione
La sostanza è indicata nell’allegato I come «fosfina/fosfano», con le seguenti caratteristiche:
- numero CAS: 7803-51-2;
- numero CIPAC: 127;
- denominazione IUPAC: fosfina;
- purezza minima: 970 g/kg;
- data di approvazione: 1° ottobre 2026;
- scadenza dell’approvazione: 30 settembre 2041.
Il rinnovo sostituisce il precedente periodo di approvazione, la cui scadenza era stata prorogata fino al 15 marzo 2027 dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2316. Poiché la decisione sul rinnovo è intervenuta prima di tale data, il nuovo regolamento si applica anteriormente alla scadenza prorogata.
Ambito delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
Il rinnovo non costituisce un’autorizzazione generale di tutti i prodotti fitosanitari contenenti fosfina. Gli Stati membri devono continuare ad applicare i principi uniformi previsti dall’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II, quando rilasciano o mantengono le autorizzazioni nazionali.
Le autorizzazioni devono contenere condizioni e restrizioni specifiche, finalizzate a eliminare qualsiasi esposizione alla fosfina di esseri umani, animali e ambiente.
Requisiti per gli operatori e per i locali di trattamento
L’applicazione dei prodotti fitosanitari contenenti fosfina è riservata a personale autorizzato e adeguatamente formato. Il personale deve possedere il certificato di abilitazione e le autorizzazioni per la fumigazione richieste dalla legislazione nazionale applicabile.
La fumigazione può essere eseguita esclusivamente in camere o locali a tenuta di gas verificata. La fosfina deve essere introdotta dall’esterno, in modo da evitare che gli operatori entrino in contatto con la sostanza attiva durante l’avvio del trattamento.
Zona di sicurezza e controllo delle concentrazioni
Per proteggere astanti e residenti deve essere istituita una zona di sicurezza. Tale zona deve essere evacuata e sottoposta a monitoraggio mediante dispositivi di rilevamento certificati.
Al confine della zona di sicurezza la concentrazione nell’aria non può superare 0,01 ppm di PH3. È inoltre vietato accedere alle camere o ai locali sottoposti a trattamento. Gli operatori e i lavoratori che dovessero entrarvi in caso di emergenza devono indossare dispositivi di protezione individuale, inclusi, a titolo esemplificativo, autorespiratori SCBA.
Filtraggio, completamento della fumigazione e movimentazione dei prodotti
Dopo la fumigazione, la fosfina residua deve essere espulsa attraverso una tecnologia di filtraggio specificamente adatta alla sua cattura. La finalità è impedire qualsiasi emissione di fosfina nell’ambiente.
La fumigazione può essere considerata pienamente completata soltanto quando la concentrazione di fosfina nell’aria della camera o del locale trattato è inferiore al limite di rilevazione, indicato in 0,01 ppm di PH3.
I prodotti presenti nel locale durante il trattamento possono essere rimossi soltanto dopo la ventilazione e a condizione che la concentrazione dei residui di fosfina nei prodotti sia pari o inferiore al limite di quantificazione (LOQ). I container sottoposti a trattamento non possono essere trasportati prima del pieno completamento della fumigazione.
Obbligo di informazioni di conferma sulla genotossicità
Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma riguardanti il potenziale genotossico della fosfina entro il 28 settembre 2028.
Il richiedente può adempiere fornendo informazioni fondate su studi esistenti o sulla letteratura scientifica, idonee a confermare che i test di genotossicità in vivo sono inadeguati perché:
- i gravi sintomi clinici o la mortalità derivanti dall’esposizione alla fosfina non consentirebbero un’interpretazione chiara dei risultati specificamente sotto il profilo della genotossicità;
- i risultati positivi relativi alla genotossicità si osservano soltanto in prossimità di concentrazioni altamente tossiche, sulla base dell’analisi della relazione dose-risposta o della modalità d’azione.
Qualora tali informazioni non possano essere fornite, deve essere eseguito un nuovo test in vivo del micronucleo per inalazione, dopo un’esposizione di breve durata, conformemente alle linee guida OCSE per i test 474.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato II sostituisce la riga 28 dell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La nuova riga riporta l’identificazione della fosfina/fosfano, il livello di purezza, il periodo di approvazione e tutte le condizioni operative e informative previste dall’allegato I del regolamento 2026/1968.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° ottobre 2026. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’articolo 1 rinnova l’approvazione della sostanza attiva fosfina alle condizioni stabilite nell’allegato I. La sostanza è identificata come fosfina/fosfano, numero CAS 7803-51-2, numero CIPAC 127, con purezza minima di 970 g/kg. L’approvazione decorre dal 1° ottobre 2026 e scade il 30 settembre 2041.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 sostituisce la riga 28 dell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo la fosfina/fosfano con il nuovo periodo di approvazione e le relative condizioni specifiche.
Requisiti per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono imporre, nelle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosfina, condizioni idonee a eliminare l’esposizione di esseri umani, animali e ambiente, tenendo conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo e delle appendici I e II.
Personale autorizzato e modalità di fumigazione
L’applicazione può essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato e adeguatamente formato, titolare del certificato di abilitazione e delle autorizzazioni per la fumigazione previste dalla legislazione nazionale. La fumigazione deve svolgersi esclusivamente in camere o locali a tenuta di gas verificata, introducendo la fosfina dall’esterno.
Zona di sicurezza e limiti di esposizione
Deve essere istituita una zona di sicurezza evacuata e monitorata con dispositivi di rilevamento certificati, assicurando che al confine della zona la concentrazione atmosferica non superi 0,01 ppm di PH3. È vietato l’accesso ai locali trattati; in caso di emergenza, gli operatori e i lavoratori devono utilizzare dispositivi di protezione individuale, quali autorespiratori SCBA.
Eliminazione dei residui e movimentazione dei prodotti
Dopo la fumigazione, la fosfina residua deve essere eliminata mediante una tecnologia di filtraggio idonea a impedirne l’emissione nell’ambiente. La fumigazione è completata solo quando la concentrazione nell’aria del locale è inferiore a 0,01 ppm di PH3. I prodotti possono essere rimossi solo dopo la ventilazione e quando i residui di fosfina sono pari o inferiori al limite di quantificazione (LOQ). I container trattati non possono essere trasportati prima del completamento della fumigazione.
Informazioni di conferma sulla genotossicità
Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, entro il 28 settembre 2028, informazioni che confermino l’inadeguatezza dei test di genotossicità in vivo sulla base degli studi esistenti o della letteratura scientifica oppure, se tali informazioni non sono disponibili, un nuovo test in vivo del micronucleo per inalazione a breve termine conforme alle linee guida OCSE per i test 474.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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