Regolamento (UE) 2026/2029
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2029 della Commissione, del 3 settembre 2026, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 settembre 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa a 42,50 EUR/t il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati. La misura è adottata sulla base del metodo di calcolo previsto dall’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America e tiene conto dei titoli d’importazione rilasciati nel periodo dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026, pari a 431 174 tonnellate. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2026/527 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fissazione del dazio all’importazione per il riso semigreggio non Basmati del codice NC 1006 20, applicabile dal 7 settembre 2026.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, con esclusione delle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835. Il dazio è fissato in 42,50 EUR per tonnellata e si applica a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, coincidente con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 settembre 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio all’importazione sul riso semigreggio non Basmati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2029 della Commissione aggiorna il dazio applicabile alle importazioni nell’Unione di determinati tipi di riso semigreggio. La misura è adottata nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in applicazione del metodo di calcolo stabilito dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul riso semigreggio.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda il riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, con esclusione delle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835. La disciplina concerne il dazio doganale applicabile alle importazioni nell’Unione ed è uniforme in tutti gli Stati membri.
Determinazione del dazio
L’articolo 1 stabilisce il dazio all’importazione in misura pari a 42,50 EUR per tonnellata per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati.
La determinazione tiene conto del volume dei titoli d’importazione rilasciati dalle autorità competenti nel periodo di riferimento compreso tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026. Per tale periodo sono stati comunicati titoli relativi a 431 174 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20, escluso il riso Basmati. La Commissione ha quindi ritenuto necessario modificare il dazio precedentemente fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/527.
Base giuridica e atti richiamati
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 183, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio deriva dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio del 21 giugno 2005.
Per l’individuazione delle varietà Basmati escluse rileva l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 con riferimento alle norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo.
Abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2026/527 della Commissione, adottato il 3 marzo 2026 e applicabile dal 6 marzo 2026. L’abrogazione riflette la sostituzione del precedente livello del dazio con quello stabilito dal regolamento (UE) 2026/2029.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 3. Essendo pubblicato il 7 settembre 2026, la nuova misura si applica a decorrere da tale data.
La Commissione ha previsto l’entrata in vigore immediata poiché il dazio doveva essere fissato entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di riferimento terminato il 31 agosto 2026.
Natura giuridica e applicazione negli Stati membri
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non richiede, pertanto, misure nazionali di recepimento e deve essere applicato dalle autorità doganali degli Stati membri secondo il livello tariffario stabilito dall’articolo 1.
Disposizioni principali
Dazio applicabile al riso semigreggio non Basmati
L’articolo 1 fissa in 42,50 EUR per tonnellata il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20, escluso il riso Basmati semigreggio individuato dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835.
Base normativa e metodo di calcolo
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 183, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e applica il metodo di calcolo previsto dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2005/476/CE.
Dati relativi ai titoli d’importazione
La Commissione ha rilevato il rilascio di titoli d’importazione per 431 174 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20, escluso il riso Basmati, nel periodo dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026.
Abrogazione della disciplina precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2026/527, che fissava in precedenza i dazi all’importazione per alcuni tipi di riso semigreggio.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 7 settembre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 set 2026Regolamento (UE) 2026/2017
- Regolamento · 2 set 2026Regolamento (UE) 2026/2016
- Regolamento · 4 set 2026Regolamento (UE) 2026/2020
- Regolamento · 7 set 2026Regolamento (UE) 2026/1968
- Regolamento · 8 set 2026Regolamento (UE) 2026/1976
- Regolamento · 8 set 2026Regolamento (UE) 2026/1975
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →