Cassazione Civile, Ordinanza n. 29119/2025 del 04/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un architetto aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per il compenso professionale relativo all'assistenza tecnica prestata in favore della società poi fallita, costituita in ATI in una gara d'appalto. Il giudice delegato aveva escluso il credito per mancanza di prova del conferimento dell'incarico; in opposizione, il tribunale aveva ammesso solo parzialmente il credito, riconoscendo un compenso ridotto sulla base della consulenza tecnica, qualificando l'attività come progetto esecutivo e detraendo inoltre Euro 10.000 ritenuti già percepiti da altra impresa dell'ATI, in assenza di contestazione. Il professionista ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2721 e 2726 c.c., lamentando che il tribunale avesse considerato non contestata la percezione di Euro 10.000 nonostante egli avesse tempestivamente contestato l'esistenza dell'accordo e del pagamento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la corresponsione di Euro 10.000 era stata ritenuta provata senza prova; 3) violazione delle norme sul progetto nella disciplina dei lavori pubblici e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che l'attività svolta non fosse un progetto esecutivo ma definitivo; 4) violazione dei criteri tariffari professionali, perché il compenso era stato ridotto del 50% assumendo erroneamente che il progetto fosse incompleto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il decreto impugnato avesse affermato in modo apodittico la non contestazione della circostanza relativa al pagamento di Euro 10.000 senza indicare gli atti difensivi da cui trarre tale conclusione, nonostante il ricorrente avesse riportato nel ricorso la tempestiva contestazione già svolta in primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti a contestare, sotto etichetta di violazione di legge, valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non confrontate specificamente con la motivazione del decreto. Ne è seguita la cassazione del decreto con rinvio al Tribunale di Spoleto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo poi decisa dal tribunale
art. 115 c.p.c.
la non contestazione può fondare l'accertamento di fatto, ma il giudice deve dar conto degli elementi da cui desume tale non contestazione; un'affermazione apodittica è censurabile per vizio di motivazione
art. 2697 c.c.
invocato in relazione al riparto dell'onere probatorio sulla percezione del pagamento, ma il motivo è stato assorbito
artt. 2721 e 2726 c.c.
richiamati dal ricorrente, senza che la Corte ne esaminasse il merito autonomamente
art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
il vizio motivazionale denunciato è stato ricondotto alla nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.
norme di ricorso invocate dal ricorrente; la Corte ha riqualificato il vizio effettivamente dedotto
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
richiamato dalla Corte quale corretta riconduzione del vizio motivazionale
art. 116 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove e degli elaborati tecnici, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili
art. 2751 bis c.c.
richiamato per il privilegio riconosciuto al credito professionale ammesso al passivo
art. 93 d.lgs. n. 163/2006
richiamato dal ricorrente sulla qualificazione del progetto; la Corte non ha accolto la censura perché attinente a un accertamento di fatto
artt. 1 e 5 tabella allegata al D.M. 4.4.2001
richiamati per contestare la riduzione del compenso professionale
L. n. 143/1949
richiamata quale base della tariffa professionale invocata
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in cassazione
art. 93 comma 5 d.lgs. 163/2006
richiamato nel quarto motivo per sostenere che il progetto presentato non dovesse contenere ulteriori precisazioni esecutive
Massime di principio
- L'accertamento della non contestazione è riservato al giudice di merito, ma in cassazione può essere censurato quando la decisione affermi apoditticamente la non contestazione senza indicare gli atti difensivi o gli elementi testuali da cui essa risulterebbe.
- Quando il ricorrente riporta puntualmente gli atti processuali rilevanti e dimostra di avere contestato tempestivamente un fatto decisivo, il giudice non può fondare la decisione su una presunta non contestazione senza confrontarsi con tale specifica contestazione.
- La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del fatto o delle prove: se la censura mira in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento tecnico-comparativo del giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- La qualificazione dell'attività professionale svolta e la determinazione del compenso, quando dipendono dall'interpretazione degli elaborati prodotti e dalla loro completezza, costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti propri del vizio motivazionale o per effettiva violazione di legge.
- Il giudice del merito può ridurre il compenso professionale in base alla concreta incompletezza o inadeguatezza dell'elaborato, ma deve spiegare in modo specifico quali elementi essenziali manchino e perché ciò incida sulla liquidazione tariffaria.
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