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Parere

Parere n. 1630/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno del 23 aprile 2019 (n. k10/165930) di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Ministero dell’interno del 23 aprile 2019, n. k10/165930, di diniego della concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego della concessione della cittadinanza italiana, adottato per ritenuta insufficienza dei redditi rispetto ai parametri dell’art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Ha dedotto di disporre di adeguati mezzi di sostentamento derivanti dalla partecipazione a una società di import/export con sede nella Repubblica togolese, dalla distribuzione di utili societari e dall’incasso di una polizza assicurativa, nonché dal contributo economico periodico di un figlio residente in Germania. La questione riguarda, in particolare, la valutabilità dei redditi prodotti all’estero e delle rimesse provenienti dalla società ai fini della verifica dei mezzi di sostentamento richiesti per la concessione della cittadinanza, nonché l’eventuale assolvimento dei relativi obblighi fiscali in Italia. Occorre inoltre verificare lo stato, l’operatività e la disciplina della società, la posizione fiscale della società e dei soci e la composizione del nucleo familiare della richiedente.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che l’affare non sia ancora maturo per la decisione. Ha disposto ulteriori incombenti istruttori, richiamando il precedente parere interlocutorio n. 609 del 1° aprile 2026. Il Ministero dell’interno dovrà chiarire perché le rimesse provenienti dalla società non siano state considerate nella determinazione del reddito della ricorrente e se tali somme siano state ritenute non reddituali oppure irrilevanti per il solo fatto di derivare da redditi prodotti fuori dal territorio nazionale. Dovrà inoltre fornire gli elementi già richiesti in merito alle disposizioni interne applicabili, allo stato e all’operatività della società, alla possibilità di recesso del socio, agli adempimenti fiscali della società e dei soci e alla composizione del nucleo familiare della richiedente. La ricorrente dovrà fornire riscontro agli incombenti di propria competenza, in particolare documentando l’assolvimento in Italia degli obblighi fiscali relativi ai redditi prodotti all’estero. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, con facoltà della controparte di presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi 30 giorni. La decisione del ricorso è stata differita al primo trimestre del 2027; in caso di mancato ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso allo stato degli atti.

Osservazioni

Valutazione dei redditi prodotti all’estero

Il Ministero deve chiarire se esistano circolari, direttive o prassi interne sulla valutabilità dei redditi prodotti all’estero dai richiedenti la cittadinanza italiana e sulle relative modalità di verifica.

Rimesse provenienti dalla società estera

Il Ministero deve spiegare per quali ragioni le rimesse provenienti dalla società partecipata dalla ricorrente non siano state considerate nella determinazione del reddito percepito. Deve precisare se siano state qualificate come somme non reddituali oppure se, pur considerate reddituali, siano state ritenute irrilevanti perché originate da attività svolta fuori dal territorio nazionale.

Società partecipata dalla ricorrente

Il Ministero deve acquisire informazioni sullo stato della società, sulla sua effettiva operatività, sulla durata, sulle norme applicabili alla possibilità di recesso unilaterale del socio e sull’adempimento degli obblighi fiscali da parte della società e dei soci.

Obblighi fiscali in Italia

La ricorrente deve chiarire e documentare se, per i redditi prodotti all’estero considerati nel procedimento, siano stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia.

Nucleo familiare

Il Ministero deve acquisire lo stato di famiglia della ricorrente alla data della domanda di cittadinanza e i successivi eventuali sviluppi, ai fini della corretta applicazione dei parametri reddituali.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettere e) ed f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa per la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.

  • art. 16, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Richiamato insieme all’art. 9, comma 1, lettere e) ed f), quale fondamento della domanda di concessione della cittadinanza.

  • art. 3, decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8

    reddito imponibile fino ad euro 8.263,31, incrementato fino ad euro 11.362,05 di reddito complessivo in presenza di coniuge a carico e in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico

    Individua i parametri reddituali utilizzati dall’Amministrazione per valutare la disponibilità di mezzi di sostentamento del richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, la valutazione dei mezzi di sostentamento non può escludere automaticamente i redditi prodotti all’estero in ragione della sola origine territoriale; occorre verificare la loro effettiva natura reddituale e l’assolvimento degli obblighi fiscali rilevanti in Italia.
  • Quando l’Amministrazione omette di considerare rimesse o utili provenienti da una società estera partecipata dal richiedente, deve esplicitare se tali somme siano state escluse perché non aventi natura reddituale oppure perché ritenute irrilevanti in quanto prodotte all’estero.
  • La verifica della sufficienza reddituale ai fini della cittadinanza richiede un’istruttoria effettiva sulla disponibilità e stabilità delle entrate, sulla situazione della società che le genera, sugli obblighi fiscali e sulla composizione del nucleo familiare rilevante.
  • Se il ricorso straordinario non è maturo per la decisione, la Sezione può disporre specifici incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione e del ricorrente, fissando termini per il deposito e per le controdeduzioni e differendo la trattazione.

Diniego della cittadinanza italiana e valutazione dei redditi esteri

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina della Repubblica del Camerun contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 23 aprile 2019 che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza dei redditi.

Premesse e domanda di cittadinanza

La ricorrente aveva presentato nel 2008 domanda ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettere e) ed f), e dell’art. 16, comma 2, della legge n. 91/1992. Il diniego, notificato il 20 giugno 2019, è stato fondato sulla ritenuta insufficienza dei redditi rispetto ai parametri dell’art. 3 del d.l. n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990.

Motivo del ricorso

La ricorrente ha sostenuto di disporre di mezzi di sostentamento adeguati grazie a più fonti:

  • la partecipazione a una società di import/export con sede nella Repubblica togolese;
  • la distribuzione di utili societari, salvo l’anno 2018, nel quale gli utili sarebbero stati destinati all’acquisto di un terreno in Togo;
  • l’incasso nel 2018 di una polizza assicurativa dell’importo di 12.000 euro;
  • i contributi economici periodici versati da un figlio residente in Germania per il mantenimento della ricorrente e del figlio minore convivente.

Nelle controdeduzioni la ricorrente ha affermato di avere prodotto la documentazione relativa ai redditi esteri degli ultimi tre anni, un certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla Repubblica del Togo e la documentazione dei bonifici ricevuti dal figlio. Ha inoltre precisato che il nucleo familiare sarebbe composto soltanto da lei e dal figlio più piccolo.

Precedente parere interlocutorio e istruttoria

Con il parere n. 609 del 1° aprile 2026 la Sezione aveva rilevato, in via preliminare, l’insussistenza di disposizioni ostative alla valutazione dei redditi prodotti all’estero ai fini della cittadinanza, ferma la necessità di verificare l’assolvimento degli obblighi fiscali in Italia.

La Sezione aveva quindi richiesto:

  • al Ministero, chiarimenti sulle circolari, direttive o prassi interne riguardanti i redditi esteri;
  • informazioni sullo stato, sull’operatività e sulla durata della società, sulla possibilità di recesso unilaterale del socio e sugli adempimenti fiscali della società e dei soci;
  • lo stato di famiglia della ricorrente alla data della domanda e i successivi sviluppi;
  • alla ricorrente, la documentazione sull’assolvimento in Italia degli obblighi fiscali relativi ai redditi esteri.

Nessun riscontro è stato fornito né dal Ministero né dalla ricorrente.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse ancora maturo per la decisione. Il profilo centrale riguarda la mancata considerazione, da parte del Ministero, delle rimesse provenienti dalla società estera.

Il Ministero dovrà chiarire se tali somme siano state considerate non reddituali oppure se, pur riconoscendone la natura reddituale, siano state escluse perché derivanti da redditi prodotti al di fuori del territorio nazionale. Dovrà inoltre completare gli approfondimenti già richiesti sulla società, sugli obblighi fiscali e sul nucleo familiare.

La ricorrente dovrà fornire gli elementi documentali di propria competenza, in particolare riguardo all’eventuale assolvimento degli obblighi fiscali in Italia sui redditi prodotti all’estero.

Incombenti e conclusioni

Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Ciascuna parte dovrà darne contestualmente notizia alla controparte, che potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi 30 giorni.

La Sezione ha differito la trattazione dell’affare al primo trimestre del 2027, avvertendo che il mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti potrà comportare la decisione del ricorso allo stato degli atti.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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