Sentenza del 31/05/2017 n. 2424 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Redditi fondiari - Pignoramento - Custode giudiziario - Possesso da parte del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il pignoramento e la nomina del custode giudiziario non escludono il possesso del fabbricato in capo al contribuente ai fini IRPEF. Il custode è considerato un mero detentore qualificato, con poteri di conservazione e amministrazione esercitati nell'interesse, anche indiretto, del proprietario-contribuente. Pertanto, il reddito fondiario resta imputabile al contribuente e soggetto a imposizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRPEF del reddito fondiario relativo a un fabbricato sottoposto a pignoramento, sostenendo che la nomina di un custode giudiziario avesse fatto venir meno il requisito del possesso del bene e, quindi, l'imponibilità del relativo reddito.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi fondiari
Il reddito fondiario è imputato al soggetto che mantiene il possesso giuridicamente rilevante dell'immobile. Il possesso non viene meno per il solo fatto che il bene sia sottoposto a pignoramento e affidato a un custode giudiziario.
Disciplina del pignoramento e della custodia giudiziaria
La nomina del custode giudiziario attribuisce una detenzione qualificata e poteri di conservazione o amministrazione del bene, ma non trasferisce al custode la titolarità del possesso rilevante ai fini fiscali.
Massime di principio
- Il pignoramento di un immobile non elimina automaticamente l'obbligo del proprietario di dichiarare il relativo reddito fondiario.
- La custodia giudiziaria, di regola, non equivale a un trasferimento della proprietà o del possesso fiscalmente rilevante: il custode gestisce il bene nell'ambito della procedura esecutiva.
- Ai fini IRPEF occorre distinguere tra detenzione materiale del bene e possesso giuridicamente rilevante: la perdita della disponibilità concreta dell'immobile non basta, da sola, a escludere l'imposizione.
- Per superare l'imputazione del reddito fondiario sarebbe necessario dimostrare un effettivo trasferimento del possesso o una specifica causa normativa di esclusione, non la sola esistenza del pignoramento.
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