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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9685/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Falletta ha chiesto la revisione della sentenza della Corte di cassazione del 27/09/2019 che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Palermo del 29/10/2018. La vicenda riguarda misure di prevenzione: il Tribunale aveva revocato la misura personale (sorveglianza speciale) per difetto di attualità della pericolosità sociale, ma la misura patrimoniale era stata confermata. Il ricorrente sosteneva che la conferma della misura patrimoniale si fondava su un errore interpretativo dell'art.4 d.lgs. n.159/2011: la norma, secondo lui, colpisce gli "occulti" (i reali attributori dei beni) e non chi ha ricevuto fittiziamente l'intestazione (come Falletta), per cui non poteva essere assimilato al reale dominus Lo Gerfo e non poteva essere ritenuto appartenente all'organizzazione mafiosa. Ha chiesto la revocazione ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art.28 d.lgs. 159/2011 come norma speciale prevalente e ha confermato che l'istanza di revisione era inammissibile perché non fondata su uno degli specifici motivi previsti dal primo comma dell'art.28 (nuove prove sopravvenute, inconciliabilità di provvedimenti irrevocabili, atti falsi o altro reato previsto dalla legge). Inoltre la Corte territoriale aveva osservato che il ricorrente non aveva dedotto in modo specifico le ragioni che avrebbero configurato tali ipotesi, limitandosi a riproporre il medesimo argomento interpretativo già esposto. La Corte suprema ha però rettificato la parte dell'ordinanza che aveva dichiarato la decadenza applicando il termine di mesi sei, precisando che detto termine non doveva essere applicato perché l'istanza non era basata sulle ipotesi che fanno decorrere il termine decadenziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011, art.28

    Norma speciale che disciplina la revocazione in materia di misure di prevenzione patrimoniali; prevale sul codice di rito. Prevede ipotesi tassative di revisione (nuove prove, inconciliabilità di provvedimenti irrevocabili, atti falsi o altra fattispecie di reato) e un termine decadenziale di sei mesi dal verificarsi delle ipotesi previste.

  • d.lgs. n.159/2011, art.4

    Norma che individua i destinatari delle misure di prevenzione; l'istante ha sostenuto un'interpretazione restrittiva (distinzione tra occulti/attributori e soggetti riceventi), ma la Corte non ha ritenuto tale censura sufficiente a costituire uno dei casi di revisione previsti da art.28.

  • codice di procedura penale, artt.629 e 630

    Previsione ordinaria della revisione penale. La Corte ha ritenuto che, essendo opera una norma speciale (art.28 d.lgs. 159/2011), le norme ordinarie sulla revisione non prevalgono nella materia delle misure patrimoniali di prevenzione.

  • codice di procedura penale, art.630

    Richiamato nel testo come principio generale sui presupposti della revisione (nuove prove, provvedimenti inconciliabili, atti falsi), ma la Corte ha osservato che l'istanza del Falletta non si fondava su tali ipotesi.

  • codice di procedura penale, art.616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • codice di procedura penale, art.619

    Norma che consente alla Corte di rettificare il provvedimento impugnato; la Cassazione ha rettificato la parte in cui la Corte territoriale aveva dichiarato la decadenza, precisando che il termine decadenziale non doveva applicarsi.

  • disposizioni attuative cod. proc. pen., disp. att. art.173

    Richiamata in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorrente ha riprodotto i motivi nei limiti di tale disposizione.

  • Costituzione, Corte costituzionale sentenza n.111/2013

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla revisione; la Corte di cassazione ha ritenuto comunque applicabile la disciplina speciale del d.lgs. 159/2011.

  • Corte costituzionale, sentenza n.186/2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione e alla possibilità di condanna per ammenda.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali previste dal d.lgs. n.159/2011, la disciplina speciale (art.28) prevale sulle norme ordinarie del codice di procedura penale in tema di revisione; pertanto le istanze di revocazione devono essere valutate alla luce delle ipotesi tassative previste da art.28.
  • L'art.28 richiede che la richiesta di revisione sia fondata su uno dei motivi specifici indicati (nuove prove sopravvenute, inconciliabilità di provvedimenti irrevocabili, atti falsi o altro fatto configurante reato); mere contestazioni di interpretazione giuridica o travisamenti dei fatti già valutati non sono sufficiente motivo di revisione.
  • Il termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art.28 decorre solo se l'istanza si fonda su una delle ipotesi previste dal primo comma; se l'istanza non rientra in tali ipotesi il termine non trova applicazione, e la dichiarazione di decadenza può essere rettificata.
  • Se la misura personale è stata revocata ma resta una misura patrimoniale, il rimedio idoneo per contestare l'operato sulle misure patrimoniali è la revocazione secondo la disciplina speciale e non una generica revisione penale, salvo che sussistano i presupposti ordinari di revisione.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario affrontare in modo specifico e argomentato le motivazioni della decisione impugnata; la mera riproposizione delle stesse censure già svolte al giudice di merito, senza mostrare quale nuovo fatto o prova enterrebbe nei presupposti di revisione, conduce all'inammissibilità o al rigetto.
  • Chi propone istanze manifestamente infondate o proceduralmente irregolari nelle materie di prevenzione patrimoniale può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

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