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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26609/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto in limine, non per esame del merito del motivo di ricorso, ma per il rilievo processuale che il ricorrente non aveva presentato l'istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., con conseguente erroneo avvio del ricorso all'adunanza camerale. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte ricorrente, liquidandole in favore della controricorrente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma complessiva comprendente il saldo passivo di un conto corrente e il debito residuo di un mutuo chirografario, rapporti originariamente intrattenuti da una società con un istituto di credito e garantiti da fideiussione prestata da un terzo. Il debitore-fideiussore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta dal Tribunale; poi ha appellato la decisione, ma la Corte d'appello ha rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, che il giudice di appello avrebbe erroneamente confermato il rigetto dell'impugnazione anche quanto alla dedotta circostanza che il contratto di conto corrente non prevedeva apertura di credito né richieste di affidamento; secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., reputando non formulate specifiche deduzioni giuridiche e domande. La Corte di cassazione, però, ha rilevato che il ricorrente non aveva formulato l'istanza di decisione prevista dall'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorso era stato erroneamente avviato all'adunanza camerale; per questa ragione ha dichiarato estinto il giudizio e ha condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La mancanza dell'istanza di decisione prevista dalla norma rende erroneo l'avvio del ricorso all'adunanza camerale e conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente la richiama come parametro della censura mossa alla sentenza d'appello, assumendo che il giudice avrebbe dichiarato inammissibile il motivo di gravame senza corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte di cassazione non esamina però il merito della doglianza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione definito secondo il procedimento camerale accelerato, la mancata formulazione dell'istanza di decisione prevista dalla disciplina applicabile impedisce la corretta prosecuzione del ricorso e può comportare l'estinzione del giudizio.
  • Quando il ricorso viene definito per una causa processuale assorbente, la Corte non si pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione, che restano inesaminati.
  • La soccombenza nella fase di legittimità comporta la condanna alle spese anche nel caso in cui il giudizio si estingua per omissione dell'adempimento processuale richiesto alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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