Sentenza n. 3195/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 17957 del 29 novembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione conclusiva del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, adottata il 30 giugno 2021 ai sensi dell'art. 245 d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa autotrasportatrice)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione dell'impresa autotrasportatrice quale responsabile della contaminazione di un'area di servizio carburanti, a seguito dell'urto accidentale, avvenuto il 30 luglio 2018, di un veicolo autoarticolato contro un impianto di erogazione, con sversamento di idrocarburi. L'impresa ha impugnato la decisione deducendo: l'insussistenza di un'effettiva contaminazione riconducibile all'incidente, alla luce del progetto unico di bonifica che avrebbe qualificato il sito come non contaminato; la violazione degli artt. 242, 244, 245 e 253 d.lgs. 152/2006 e del principio chi inquina paga; il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione; l'omessa pronuncia del TAR su tali censure; l'assenza di prova del nesso causale tra il sinistro e il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, che avrebbe potuto dipendere da uno sversamento storico connesso all'attività di rifornimento esercitata nell'area da oltre cinquant'anni; nonché l'inidoneità della dinamica dell'incidente a dimostrare un pericolo ambientale. L'appellante ha inoltre richiamato una relazione peritale depositata in primo grado, non adeguatamente considerata dall'amministrazione e dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso, ha accolto il ricorso di primo grado nei limiti indicati in motivazione. Sono stati ritenuti fondati e assorbenti i motivi concernenti il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'erronea o comunque non provata affermazione del nesso causale tra il sinistro e la contaminazione. L'art. 245 d.lgs. 152/2006 consente di individuare il responsabile della contaminazione per dare corso agli interventi di bonifica, in applicazione del principio chi inquina paga. Nel caso concreto, tuttavia, l'atto era stato adottato circa tre anni dopo il sinistro, quando non risultava necessario alcun intervento immediato o urgente, mentre gli accertamenti tecnici svolti dalla proprietaria dell'area avevano escluso la contaminazione del sito. L'amministrazione non ha fornito una prova sufficiente che il superamento delle CSC fosse causalmente riconducibile all'incidente e, quindi, all'impresa appellante. Inoltre, la relazione peritale prodotta in primo grado, dalla quale sarebbe risultata l'assenza di responsabilità dell'impresa nello sversamento, non risulta essere stata adeguatamente considerata né confutata nei suoi aspetti fondamentali. Il Consiglio di Stato ha precisato che restano estranei al giudizio amministrativo i profili di accertamento della responsabilità civile, riservati al giudice ordinario. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 240, comma 1, lett. e) e f), d.lgs. 152/2006
Il testo richiama le nozioni di sito potenzialmente contaminato e di sito non contaminato.
La qualificazione del sito e l'effettiva sussistenza della contaminazione costituiscono presupposti rilevanti per l'individuazione del responsabile e per l'attivazione degli interventi previsti dalla disciplina delle bonifiche.
art. 242 d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina degli interventi di bonifica e della gestione delle situazioni di contaminazione o potenziale contaminazione.
art. 245 d.lgs. 152/2006
individuazione del responsabile della contaminazione “al fine di dar corso agli interventi di bonifica”
L'individuazione del responsabile è funzionale all'attivazione degli interventi di bonifica, in applicazione del principio chi inquina paga; non può fondarsi sulla sola astratta possibilità di un nesso causale, ma richiede una sufficiente prova del collegamento tra condotta o evento e contaminazione.
art. 253, comma 4, d.lgs. 152/2006
finalità di cui al comma 4 ex art. 253 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero l'azione di regresso e risarcitoria nei confronti del responsabile della contaminazione
La norma è richiamata quale possibile fondamento per il recupero delle spese sostenute per verifiche e attività di bonifica nei confronti del responsabile effettivo; tale finalità presuppone comunque l'accertamento del nesso causale.
art. 3-ter d.lgs. 152/2006
principio “chi inquina paga”
Il principio impone di imputare gli interventi e i relativi costi al soggetto cui sia causalmente riconducibile l'inquinamento, non potendo l'amministrazione individuare il responsabile in assenza di adeguata prova causale.
art. 2697 c.c.
È richiamato dall'appellante in relazione all'onere di provare la responsabilità e il nesso causale; la decisione esclude comunque che l'amministrazione abbia fornito una prova sufficiente del collegamento tra il sinistro e il superamento delle CSC.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per la censura di omessa pronuncia del TAR su uno dei motivi del ricorso introduttivo; il Consiglio di Stato decide l'appello valorizzando direttamente le carenze sostanziali di istruttoria, motivazione e prova causale.
Massime di principio
- L'individuazione amministrativa del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 245 d.lgs. 152/2006 è funzionale all'esecuzione degli interventi di bonifica e richiede una sufficiente dimostrazione del nesso eziologico tra l'evento o la condotta del soggetto individuato e la contaminazione del sito.
- L'amministrazione non può imputare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione a un soggetto sulla base della sola verificazione di uno sversamento astrattamente idoneo a produrre inquinamento; deve motivare e comprovare il collegamento causale con la contaminazione concretamente accertata.
- Quando gli accertamenti tecnici disponibili escludono la contaminazione o prospettano una possibile origine storica dell'inquinamento, l'amministrazione deve confrontarsi specificamente con tali elementi e non può limitarsi a richiamare l'evento potenzialmente inquinante.
- La relazione tecnica prodotta dall'interessato, ove contenga elementi potenzialmente decisivi sull'assenza di responsabilità o sul difetto del nesso causale, deve essere esaminata e adeguatamente confutata dall'amministrazione; la sua omessa considerazione integra un deficit istruttorio e motivazionale.
- L'individuazione amministrativa del responsabile della contaminazione e l'attivazione degli obblighi di bonifica non coincidono con l'accertamento della responsabilità civile e del risarcimento del danno, che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →