Sentenza n. 576/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 27/11/2023 di adozione della variante generale al PGT pubblicata sull'albo pretorio comunale il 1/12/2023 e sul BURL il 6/12/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di adozione della variante generale al PGT, nella parte in cui conferma per l'area dell'impianto la classificazione agricola a Parco Agricolo e limita gli interventi sul fabbricato produttivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la variante generale al PGT sostenendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997, sul presupposto che l'autorizzazione provinciale alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti avesse prodotto una variante urbanistica definitiva, con conseguente trasformazione permanente della destinazione dell'area in senso produttivo. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della scelta comunale di mantenere la destinazione agricola, nonostante l'esistenza di un insediamento produttivo legittimamente realizzato, in contrasto con gli obiettivi della VAS e con la presenza di altri insediamenti produttivi nelle aree limitrofe. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, sostenendo che la variante si limitasse a confermare una disciplina urbanistica già vigente e mai impugnata, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari perché infondato nel merito. Ha ritenuto infondato il primo motivo, interpretando l'effetto di variante previsto dall'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997, oggi art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, come variante puntuale, funzionale e strumentale alla localizzazione dello specifico impianto autorizzato. Tale effetto non modifica in via permanente la destinazione urbanistica dell'area, non si estende ad altri impianti o all'intera categoria delle utilizzazioni produttive e non impone al Comune di adeguare stabilmente la pianificazione generale. Alla cessazione dell'attività autorizzata si riespande il potere comunale di conformare l'area ad altre destinazioni. Nel caso concreto, l'autorizzazione provinciale imponeva il ripristino finale e il recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività; la disciplina del PGT, pertanto, legittimamente consentiva il mantenimento dell'impianto nei limiti assentiti, vietava ampliamenti e incrementi dei parametri urbanistici e prevedeva il ripristino del suolo agricolo dopo la cessazione dell'attività. È stato quindi escluso un diritto alla stabilizzazione urbanistica dell'insediamento. Anche il secondo motivo è stato respinto. Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per palesi illogicità o irrazionalità. La scelta comunale è stata ritenuta coerente, perché distingue tra la situazione eccezionale e temporanea dell'impianto autorizzato e la disciplina prospettica del territorio dopo la sua cessazione. La pianificazione non è mera ricognizione dello stato di fatto e può mirare a rimuovere trasformazioni già intervenute. La presenza di altri insediamenti produttivi non vincola il Comune né dimostra di per sé disparità di trattamento: occorre provare sia la sovrapponibilità dei casi sia l'applicazione intermittente dei criteri generali di pianificazione. È stato infine escluso un affidamento tutelabile alla conservazione della disciplina urbanistica più favorevole, trattandosi di un intervento autorizzato in funzione di uno specifico impianto e intrinsecamente temporaneo. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 27, comma 5, d.lgs. n. 22/1997
L'effetto di variante connesso all'autorizzazione dell'impianto è puntuale, funzionale e strumentale alla localizzazione dello specifico impianto; non produce una conformazione urbanistica permanente dell'area né un diritto alla sua destinazione produttiva generale.
art. 208 d.lgs. n. 152/2006
È indicato come disposizione attualmente corrispondente all'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997, secondo la medesima interpretazione della variante puntuale riferita all'impianto autorizzato.
Massime di principio
- L'effetto di variante urbanistica prodotto dall'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di uno specifico impianto di recupero e smaltimento rifiuti è funzionale e strumentale alla localizzazione dell'impianto stesso: non determina una conformazione permanente dell'area né la sua trasformazione definitiva in zona produttiva.
- La variante puntuale connessa all'autorizzazione di uno specifico impianto non si estende ad altri impianti, all'intera categoria delle utilizzazioni produttive o a successivi usi dell'area; cessata l'attività autorizzata, il Comune riacquista pienamente il potere di pianificare e conformare l'area ad altre destinazioni.
- La pianificazione urbanistica può legittimamente consentire il mantenimento di un impianto esistente nei limiti dell'autorizzazione, vietarne ampliamenti o incrementi dei parametri urbanistici e prevedere, alla cessazione dell'attività, la demolizione e il ripristino del suolo agricolo.
- Le scelte urbanistiche sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili in sede giurisdizionale soltanto per palesi illogicità o irrazionalità; il giudice non può sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell'amministrazione.
- La presenza di altri insediamenti produttivi nelle aree limitrofe non impone una determinata destinazione urbanistica e non dimostra da sola disparità di trattamento; è necessario provare la sovrapponibilità dei casi e l'applicazione intermittente dei criteri generali di pianificazione.
- Non sussiste un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di una disciplina urbanistica più favorevole quando l'intervento sia stato autorizzato in funzione di uno specifico impianto e abbia natura temporanea.
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