Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21403/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi. In cassazione l'imputato deduceva: 1) vizio di motivazione, sostenendo che la destinazione allo spaccio fosse stata desunta da elementi non univoci e privi di effettiva valenza dimostrativa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., evidenziando il modesto quantitativo di sostanza, la non abitualità della condotta e, in generale, la minore offensività del fatto. La Corte ha però ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e respinte in appello, senza una critica puntuale alla motivazione impugnata. Nel merito ha valorizzato il possesso di hashish con principio attivo elevato, la quantità corrispondente a numerose dosi medie singole, la mancanza di attività lavorativa e le condotte di fuga e di tentativo di disfarsi della sostanza come indici coerenti della finalità di spaccio. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha rilevato che la valutazione di tenuità richiede un apprezzamento complessivo e concreto di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o pericolo, e che nel caso concreto la spregiudicatezza della condotta e l'assenza di elementi favorevoli escludevano la non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano meramente reiterativi di doglianze già vagliate e prive di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi confermato la decisione di merito, ritenendo immune da vizi la valutazione probatoria sulla destinazione della droga allo spaccio e corretta l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. All'inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La detenzione di sostanza stupefacente può essere qualificata come finalizzata alla cessione a terzi sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali, non essendo decisivo un singolo dato isolato.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede un giudizio concreto e complessivo sulla vicenda, tenendo conto delle modalità della condotta, del danno o pericolo e del grado di colpevolezza; può essere esclusa quando la condotta presenti elementi di spregiudicatezza e assenza di aspetti favorevoli.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di riferimento per la valutazione concreta della tenuità del fatto, mediante considerazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da un insieme di indici convergenti, quali quantità detenuta, qualità e concentrazione del principio attivo, condizioni economiche dell'imputato e condotte successive incompatibili con l'uso personale.
  • Il dato quantitativo della droga, considerato isolatamente, non integra una presunzione automatica di spaccio, ma costituisce un indizio rilevante se valutato insieme ad altri elementi oggettivi e soggettivi del fatto.
  • La valutazione della destinazione della sostanza e della attendibilità degli indizi è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta mediante un apprezzamento astratto o meramente quantitativo, ma richiede una valutazione complessiva e concreta dell'intera vicenda ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • La mera riproposizione in cassazione di censure già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito, senza specifica confutazione della ratio decidendi, rende il ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.