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Sentenza

Sentenza del 01/06/2017 n. 2456 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Lavoratore autonomo - Autonoma organizzazione - Collaboratore di una struttura autonoma - Interesse altrui - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l'applicazione dell'IRAP al professionista. È stato ritenuto decisivo che egli collaborasse con una struttura autonoma e svolgesse l'attività per realizzare fini e interessi non propri, ma della struttura stessa; pertanto non risultava integrato il requisito dell'autonoma organizzazione personale necessario per l'imposizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento all'IRAP di un lavoratore autonomo che operava come collaboratore di una struttura dotata di autonoma organizzazione. Il punto centrale era stabilire se l'attività del professionista fosse esercitata con una propria autonoma organizzazione oppure nell'ambito dell'organizzazione altrui e per il perseguimento di finalità e interessi riferibili alla struttura.

Norme richiamate

  • IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo solo quando l'attività è esercitata con un'autonoma organizzazione propria, idonea a potenziare la capacità produttiva del professionista. La mera collaborazione con una struttura organizzata da altri non è sufficiente.

Massime di principio

  • Il professionista che opera stabilmente all'interno di una struttura altrui non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare se disponga di una propria organizzazione autonoma.
  • Quando strumenti, personale, gestione e rischio organizzativo fanno capo alla struttura committente o collaborativa, l'attività del professionista può non integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione.
  • È rilevante distinguere tra l'organizzazione della struttura presso cui si collabora e una distinta organizzazione personale del professionista; solo quest'ultima può giustificare l'IRAP.
  • La valutazione deve essere concreta e basata sulle modalità effettive dell'attività, non sul solo titolo formale di lavoratore autonomo o collaboratore.
  • Se il professionista persegue principalmente interessi e finalità della struttura altrui, tale elemento può sostenere l'esclusione dell'IRAP, purché non emerga una significativa autonoma organizzazione propria.

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